Condizioni generali di fornitura e vendita di HAMM AG
1. Ambito di applicazione
1.1 Tutte le offerte, vendite, forniture e prestazioni di Hamm AG (di seguito denominata “fornitore”) sono subordinate unicamente alle presenti Condizioni di fornitura e vendita. Eventuali condizioni contrarie o divergenti del committente non vengono riconosciute. Ciò vale anche nel caso in cui il fornitore, pur a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti del committente, esegua la fornitura a quest’ultimo senza riserve. Ogni eventuale deroga alle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura sarà efficace solo se confermata per iscritto dal fornitore.
1.2 Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura si applicano, senza ulteriore accordo specifico, anche a tutti gli analoghi rapporti commerciali futuri con lo stesso committente.
1.3 Le forniture connesse a un montaggio in loco sono disciplinate anche dalle Condizioni generali di servizio nonché dalle Condizioni generali di montaggio del fornitore.
2. Offerta e stipula del contratto
2.1 Le offerte del fornitore non rivestono carattere impegnativo, salvo altrimenti espressamente indicato. I preventivi di spesa non sono vincolanti. Salvo altrimenti indicato, concept nella costruzione di impianti, prime offerte o preventivi di spesa vengono forniti gratuitamente. Il fornitore si riserva, per ulteriori concept, offerte o preventivi di spesa nonché per lavori di progettazione, di conteggiare un congruo compenso nel caso in cui non si pervenga a un contratto di fornitura.
2.2 Un contratto relativo a un ordine di fornitura si intende perfezionato solo dopo la conferma scritta del fornitore. Anche modifiche, integrazioni o accordi accessori devono essere confermati per iscritto dal fornitore.
2.3 I documenti formanti parte dell’offerta, come immagini, disegni o specifiche di peso e misura nonché i concept elaborati, hanno mero carattere indicativo, salvo che siano stati espressamente indicati come vincolanti.
2.4 Il fornitore si riserva tutti i diritti di proprietà e i diritti di autore relativi a immagini, disegni, concept, preventivi di spesa, calcoli e altra documentazione. Questi non potranno essere resi accessibili a terzi senza il previo espresso consenso scritto del fornitore e dovranno essere restituiti immediatamente a quest’ultimo, a sua richiesta,
(i) nel caso in cui non si pervenga ad alcun ordine, oppure
(ii) non appena esso sia stato evaso.
3. Prezzo di acquisto e pagamento
3.1 In mancanza di accordo contrario, i prezzi del fornitore si riferiscono a merce non imballata e non caricata, “franco fabbrica”. Salvo diverso accordo, ulteriori costi in particolare per l’installazione e la messa in funzione nonché per l’ottenimento di specifiche autorizzazioni e per l’adempimento di obblighi imposti dalle autorità sono a carico del committente.
Gli importi saranno inoltre maggiorati dell'IVA di legge.
3.2 Salvo altrimenti concordato, i pagamenti saranno effettuati interamente e senza spese per il fornitore, come segue:
Allegati: Secondo il piano dei pagamenti da concordarsi separatamente. Componenti degli impianti: prima della consegna, al netto.
Macchinari: prima della consegna, al netto.
Ricambi: prima della consegna, al netto.
Varie: entro 14 giorni dalla data della fattura, al netto.
3.3 Cambiali o assegni vengono accettati sempre ed esclusivamente con riserva d’incasso (pro solvendo). Tutte le spese di sconto e cambiali sono a carico del committente.
3.4 I pagamenti mediante lettera di credito sono disciplinati dalle norme pubblicate dalla ICC “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits”, nella versione di volta in volta in vigore.
3.5 Il committente ha diritto alla compensazione, trattenuta o riduzione del prezzo, qualora le sue contropretese risultino esecutive ai termini di legge o non contestabili dal fornitore. Lo stesso vale anche nel caso in cui si facciano valere pretese legate alla responsabilità per vizi.
3.6 Il tardivo pagamento da parte del committente comporta l’applicazione di interessi moratori da parte del fornitore. Il tasso di interesse moratorio è pari, per l’anno, al tasso base maggiorato di otto (8) punti percentuali. Al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, il tasso base varia dei punti percentuali di cui la grandezza di riferimento è aumentata o diminuita dall’ultima variazione del tasso base. La grandezza di riferimento è il tasso di interesse dell’ultima operazione di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea precedente il primo giorno civile del semestre interessato. Il fornitore potrà chiedere il risarcimento del maggior danno subito, documentandolo. Il committente ha tuttavia il diritto di dimostrare che dal ritardo di pagamento sia derivato un danno minore.
3.7 Circostanze inficianti la solvibilità creditizia del committente di cui il fornitore venga a conoscenza hanno come conseguenza il pagamento immediato di tutti i crediti dovuti. In tal caso, il fornitore può esigere un pagamento anticipato o il versamento di garanzie.
4. Fornitura
4.1 Le date (disponibilità di pronta consegna, consegna, inizio del montaggio, messa in funzione e stato di pronto al funzionamento, ecc.) e i termini soggiacenti vengono concordati separatamente. Il decorso e il rispetto dei termini convenuti presuppongono l’adempimento degli obblighi di cooperazione del committente, in particolare la tempestiva ricezione di tutto il materiale, dei documenti, delle autorizzazioni, delle approvazioni, delle ispezioni che devono essere messe a disposizione dal committente, nonché il rispetto dei termini di pagamento concordati, in particolare il versamento dei pagamenti pattuiti (3.2) ovvero l’apertura di una lettera di credito (3.4) da parte del committente. Il mancato soddisfacimento tempestivo e regolare di tali requisiti determina una congrua proroga dei termini, perlomeno pari alla durata del ritardo; ciò non vale nel caso in cui il ritardo sia imputabile unicamente al fornitore.
4.2 Il rispetto dei termini presuppone il puntuale e corretto rifornimento da parte dei subfornitori.
4.3 Salvo altrimenti concordato, ogni consegna avviene “franco stabilimento” ovvero la fabbricazione di un impianto è considerata conclusa al verificarsi dello stato di pronto al funzionamento. Nel rapporto interno con il fornitore, il committente ne assume gli obblighi derivanti dal decreto tedesco in materia di imballaggi (Verpackungsverordnung), manlevandolo.
4.4 Il termine di consegna è rispettato se entro la sua scadenza l’oggetto della fornitura lascia lo stabilimento del fornitore oppure se quest’ultimo ne segnala la disponibilità di pronta consegna. Nella costruzione di impianti, anziché segnalare la disponibilità di pronta consegna, si segnala la stato di pronto al funzionamento. Qualora debba avvenire una presa in consegna, fa fede – salvo in caso di giustificato rifiuto della presa in consegna – la segnalazione di disponibilità alla presa in consegna ovvero, nella costruzione di impianti, la segnalazione dello stato di pronto al funzionamento.
4.5 Il fornitore ha sempre il diritto di effettuare consegne e prestazioni parziali.
4.6 I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e a eventi che complicano notevolmente o impossibilitano la consegna per il fornitore, come ad esempio guerre, attacchi terroristici, diffusione di malattie su vasta scala come contagi di massa, epidemie e pandemie (ad esempio ebola, morbillo, SARS, MERS, COVID-19 o altre gravi malattie virali di tipo analogo, colera ecc.) ivi compresa l'eventuale istituzione di zone protette, restrizioni alle importazioni e alle esportazioni, scioperi, serrate o disposizioni delle autorità pubbliche, anche laddove interessino i fornitori o i subfornitori del fornitore (di seguito indicati come casi di forza maggiore), comporteranno un'estensione dei termini di consegna convenuti per la durata del ritardo concernente la fornitura o il servizio, a cui si andrà ad aggiungere un congruo tempo di ripresa dell'attività. Qualora anche nei casi di forza maggiore la consegna venga comunque eseguita, comportando delle spese aggiuntive, come costi di trasporto o di magazzinaggio più elevati a causa di speciali misure di sicurezza, della scarsità dei mezzi di trasporto o dell'interruzione di una fornitura già iniziata, tali oneri saranno a carico del committente. Ove possibile, il fornitore comunicherà al committente l'inizio, la fine e la durata prevista delle circostanze di cui sopra.
4.7 il fornitore non è in mora se, nel rispetto dei termini di consegna pattuiti nel contratto e per il periodo fino alla consegna dell’effettivo oggetto della fornitura, provvede a mettere a disposizione del committente un oggetto sostitutivo che soddisfi sostanzialmente i requisiti tecnico-funzionali del committente, assumendosi tutti i costi connessi alla relativa fornitura.
4.8 In caso di mora del fornitore, il committente concederà al fornitore un congruo termine successivo per l’esecuzione del contratto.
4.9 Qualora il fornitore permanga in mora anche dopo congruo termine successivo e da ciò derivi un danno al committente, questi ha il diritto di esigere un risarcimento forfettario, pari, per ogni settimana piena di ritardo, allo 0,5%, ma nel complesso non superiore al 5% e, nella costruzione di impianti, al 3% del valore della parte della prestazione complessiva sulla base del valore netto di consegna franco fabbrica, ma senza trasporto, montaggio o eventuali costi accessori, che, a seguito del ritardo, non è stato possibile utilizzare a tempo debito oppure in conformità al contratto. Rimangono escluse ulteriori richieste di risarcimento del danno dovuto a mora.
Qualora per due volte il committente assegni al fornitore in mora – tenendo conto delle deroghe previste per legge – un congruo termine di consegna e detto termine non venga rispettato, il committente ha la facoltà di recedere dal contratto nei termini di legge.
5. Trasferimento del rischio, trasporto, mora nell’accettazione, stato di pronto al funzionamento
5.1 Il trasferimento del rischio al committente avviene nel momento in cui l’oggetto della fornitura è stato approntato per il ritiro oppure, nella costruzione di impianti, il fornitore ha segnalato lo stato di pronto al funzionamento (cfr. punto 43), ciò anche nel caso in cui vengano effettuate consegne parziali o il fornitore si sia accollato anche altre prestazioni, ad es. le spese di spedizione o la consegna e l’installazione. Qualora debba essere effettuata una presa in consegna, essa fa fede per il trasferimento del rischio. Essa deve avvenire tempestivamente alla data di presa in consegna o, in alternativa, dopo la segnalazione da parte del fornitore della disponibilità alla presa in consegna. Il committente non può rifiutare la presa in consegna per la presenza di un vizio non essenziale. Se il committente non dichiara la presa in consegna, benché non si sia in presenza di alcun vizio o solo di un vizio non essenziale, l’oggetto della fornitura è da intendersi preso in consegna dal fornitore allo scadere del termine di un mese dalla dichiarazione di disponibilità alla presa in consegna, al più tardi però sei mesi dopo che l’oggetto ha lasciato lo stabilimento. In caso di fornitura e installazione di un impianto, la segnalazione dello stato di pronto al funzionamento prende il posto della presa in consegna.
5.2 Qualora la spedizione ritardi o non venga effettuata a causa di circostanze non imputabili al fornitore, il rischio viene trasferito al committente dal giorno della segnalazione di disponibilità alla pronta consegna o alla presa in consegna oppure dello stato di pronto al funzionamento.
5.3 Salvo altrimenti concordato, il trasporto degli oggetti della fornitura avviene a rischio e a spese del committente.
5.4 Su richiesta del committente e a sue spese, il fornitore provvederà ad assicurare la spedizione contro i rischi del trasporto.
5.5 Qualora il committente incorra nella mora nell’accettazione o violi altri obblighi di cooperazione, il fornitore ha il diritto di esigere il risarcimento del danno derivatogli, comprensivo di eventuali oneri aggiuntivi, in particolare quelli connessi alla ritardata presa in consegna della fornitura ovvero al tardivo avvio del montaggio e della messa in funzione e dal ritardato stato di pronto al funzionamento.
5.6 Nel caso in cui si utilizzino clausole commerciali come FOB, CFR, CIF, ecc., queste devono seguire le regole Incoterms di volta in volta in vigore della ICC.
6. Riserva di proprietà e altre garanzie
6.1 Il fornitore si riserva la proprietà dell’oggetto della fornitura fino alla completa corresponsione dei crediti del fornitore nei confronti del committente derivanti dalla relazione commerciale, ivi inclusi i crediti futuri, anche provenienti da contratti stipulati contemporaneamente o in un momento successivo. Ciò vale anche nel caso in cui singoli crediti o tutti i crediti del fornitore siano stati depositati dal fornitore in un conto corrente e il saldo è chiuso e riconosciuto. In caso di condotta non conforme ai termini contrattuali da parte del committente, in particolare in caso di ritardo di pagamento, il fornitore ha il diritto, previo sollecito, di recuperare l’oggetto della fornitura con contestuale dichiarazione di recesso e il committente è obbligato a restituirlo.
6.2 Il committente è autorizzato a disporre degli oggetti della fornitura nell’ambito della pratica commerciale regolare, se e a condizione che le condizioni contenute ai punti 6.3, 6.4 e 6.5 relative alla garanzia dei crediti del fornitore nei confronti del committente siano soddisfatte. Una violazione dell’obbligo contenuto nella frase di cui sopra dà al fornitore il diritto di risolvere l’intera relazione commerciale con il committente con effetto immediato.
6.3 Tra il fornitore e il committente viene così concordato che, con la stipula del contratto di fornitura, tutti i crediti del committente derivanti dalla futura rivendita o dalla locazione della fornitura a un terzo o da qualsiasi altro fondamento giuridico (assicurazione, atto illecito, ecc.) vengono trasferiti al fornitore a garanzia di tutti i crediti di quest’ultimo, derivanti dalla relazione commerciale con il committente. Il committente cede pertanto sin d’ora al fornitore tutti i crediti spettantigli e derivanti dalla rivendita, dalla locazione della fornitura o dal funzionamento dell’impianto, assieme ai diritti accessori. Il fornitore accetta la cessione sin da subito. Al committente rimane tuttavia consentito riscuotere i crediti ceduti fintanto che il fornitore esige la comunicazione della cessione. Al committente viene fatto divieto di cedere ancora una volta i crediti già ceduti al fornitore. Il committente è obbligato a trasferire al fornitore la proprietà o altro diritto relativo a oggetti, parti del macchinario o componenti e macchinari usati di cui abbia riscosso il pagamento nell’ambito della rivendita, a prescindere dal tipo, nel momento in cui il committente ne acquisisce la proprietà o altro diritto. Il committente è tenuto a conservare a titolo gratuito, trattare con cura e assicurare in maniera adeguata gli oggetti innanzi menzionati per il fornitore (si veda 6.7).
6.4 Qualora le garanzie indicate ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 non siano riconosciute nell’ordinamento giuridico del Paese in cui gli oggetti della fornitura si trovano o queste possano essere attuate con restrizioni, il committente si impegna sin da subito a cooperare in tutte le fasi necessarie (soprattutto in connessione con eventuali obblighi di registrazione o segnalazione, ecc.), in particolare a rilasciare le dichiarazioni di volontà a tal fine necessarie, in maniera tale che le garanzie possano essere prestate nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente. Il fornitore ha il diritto di trattenere gli oggetti della fornitura oppure di interrompere i lavori di montaggio e di messa in funzione finché non sono state prestate le garanzie necessarie in maniera giuridicamente efficace. Qualora non sia possibile prestare garanzie tenendo conto dei requisiti di legge in loco oppure esse non possano essere attuate, il committente si obbliga sin da subito a offrire al fornitore garanzie equivalenti. Il committente ha l’obbligo di informare il fornitore, senza richiesta e tempestivamente alla stipula del contratto o dopo la stessa, di eventuali requisiti di forma o di altro tipo previsti per legge, che si oppongano all’erogazione di garanzie secondo i punti 6.1, 6.2 e 6.3.
6.5 La lavorazione o la trasformazione dei beni oggetto di riserva viene sempre effettuata dal committente per il fornitore. Se il bene oggetto di riserva viene elaborato assieme ad altri oggetti non appartenenti al fornitore, quest’ultimo acquista la comproprietà della nuova cosa nel rapporto tra il valore del bene oggetto di riserva e quello degli altri oggetti elaborati al momento dell’elaborazione.
Se le merci del committente vengono unite o mescolate in modo indissolubile assieme ad altri oggetti mobili in maniera tale da ottenere una cosa unica e l’altra cosa è da considerarsi come cosa principale, il committente trasferisce in proporzione al fornitore la comproprietà, a condizione che la cosa principale gli appartenga.
Il committente custodisce la proprietà o la comproprietà a titolo gratuito per il fornitore. Alla cosa realizzata mediante l’elaborazione o la trasformazione si applica per il resto quanto valido per la merce soggetta a riserva.
6.6 Se il valore delle garanzie concesse ai punti 6.1-6.5 supera i crediti del fornitore derivanti dalla relazione commerciale con il committente di più del 10%, il fornitore, a richiesta del committente, retrocederà le garanzie eccedenti, a sua discrezione.
6.7 Nel caso in cui
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la proprietà dell’oggetto della fornitura, a causa della riserva di proprietà, non sia ancora stata trasferita interamente al committente,
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l’oggetto della fornitura, a fronte di un accordo separato in deroga al punto 3.2, venga pagato in tutto o in parte solo dopo la consegna oppure, nella costruzione di impianti, dopo la presa in consegna (ad es. pagamento rateale, dilazione di pagamento, proroga del termine di pagamento anticipatamente o successivamente concordato, ecc.),
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sia stato messo a disposizione del committente l’oggetto della fornitura (ad es. consegna “in prova”, “per presa in visione” o simile) oppure un dispositivo sostitutivo (ad es. “per ovviare a una mancanza” o simile) già prima della stipula di un contratto di compravendita o per altri motivi a titolo oneroso (ad es. “per locazione” o simile) o gratuito,
il committente si impegna a stipulare, franco fabbrica, una polizza assicurativa con valore al nuovo, inclusi tutti i costi accessori, contro tutti i pericoli, tra cui incendio, danni elementari, vandalismo, furto, trasporto, uso improprio, errori di comando, incidente, ecc. e a mantenerla in essere, a seconda del caso, fino al completo passaggio di proprietà, fino alla completa corresponsione del pagamento, fino al momento della restituzione o del recupero definitivo dell’oggetto della fornitura o del dispositivo sostitutivo al fornitore o al committente (assicurazione del macchinario). Il committente si impegna inoltre, per lo stesso periodo, ad assicurare a proprie spese il rischio di esercizio derivante dalla cosa consegnata (assicurazione di responsabilità civile). Il committente si impegna a consegnare al fornitore un’attestazione corrispondente, prima di lasciare l’oggetto della fornitura, vale a dire prima della consegna franco fabbrica (punto 4.3). Il fornitore è autorizzato a rifiutare la consegna della merce fintanto che non viene fornita tale attestazione. Il fornitore è altresì autorizzato a provvedere autonomamente ad assicurare l’oggetto della fornitura e ad addebitare eventuali costi al committente. Il committente cede sin d’ora al fornitore i propri diritti e le proprie pretese, attuali e future, nei confronti del proprio assicuratore derivanti dal rapporto di assicurazione. Il fornitore accetta la cessione. I diritti decadono nel momento in cui la proprietà della merce viene definitivamente trasferita al committente e il prezzo di acquisto è stato corrisposto del tutto.
6.8 In caso di pignoramenti, sequestri o altri accessi di terzi agli oggetti o ai crediti sui quali esistono diritti di garanzia del fornitore, il committente dovrà informare il fornitore immediatamente, e aiutarlo nell’esercizio dei suoi diritti. I costi di eventuali interventi giudiziari o extragiudiziari sono a carico del committente, salvo che non sia possibile esigere il relativo rimborso dal terzo.
6.9 L’istanza di apertura del procedimento per insolvenza relativo al patrimonio del committente autorizza il fornitore con effetto immediato a recedere dal contratto e a esigere la restituzione immediata dell’oggetto della fornitura.
6.10 I punti 6.1. 6.3 e 6.9 si applicano agli oggetti, alle parti della macchina o ai componenti di cui il committente abbia riscosso il pagamento ai sensi del punto 6.3 e a macchinari usati, indipendentemente dal tipo.
7. Responsabilità per vizi
7.1 Al verificarsi di un vizio materiale entro il termine di prescrizione, la cui causa fosse già presente al momento del trasferimento del rischio, il fornitore può, a sua scelta, eliminare il vizio nell’ambito della riparazione o fornire una cosa priva di vizi. L’eliminazione dei vizi avviene tramite sostituzione o riparazione della cosa viziata presso il fornitore, salvo altrimenti concordato tra le parti espressamente o tacitamente (ad es. mediante esecuzione non contraddetta in loco). Le parti sostituite diventano di proprietà del fornitore; le norme di cui al punto 6 si applicano conformemente.
7.2 Per esercitare i diritti derivanti dalla responsabilità per vizi, il committente deve ispezionare immediatamente gli oggetti della fornitura, al più tardi entro una settimana dalla consegna, al fine di individuare eventuali vizi e, qualora ne sia presente uno, dovrà subito segnalarlo al fornitore per iscritto. I vizi che non possano essere scoperti entro questo termine nemmeno con un esame accurato degli oggetti devono essere comunicati per iscritto al fornitore subito dopo essere stati individuati. Per consegna nella prima frase del presente comma si intende il momento in cui il committente entra (oppure, in assenza di colpa a lui imputabile, avrebbe potuto entrare) in possesso dell’oggetto della fornitura e ha la facoltà di disporne.
7.3 Eventuali modifiche costruttive o esecutive apportate prima della consegna di un oggetto ordinato nell’ambito di una modifica generale della costruzione o della produzione presso il fornitore non sono da intendersi come vizi dell’oggetto della fornitura, salvo che essi comportino l’impossibilità di utilizzarlo per le finalità volute dal committente.
7.4 Qualora l’eliminazione dei vizi non dovesse andare a buon fine, il committente deve fissare al fornitore un congruo termine successivo per l’ulteriore riparazione o sostituzione Nel caso in cui il tentativo di riparazione non dovesse nuovamente riuscire, il committente può esigere la riduzione del prezzo d’acquisto dell’importo del valore perso dall’oggetto della fornitura a causa del vizio oppure, a sua scelta, di recedere dal contratto. In presenza di un vizio trascurabile, al committente spetta soltanto il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale.
7.5 Per procedere con l’esecuzione dei lavori previsti in caso di responsabilità per vizi (riparazioni o sostituzioni), il committente è tenuto a concedere al fornitore o a un terzo da questi incaricato, previo accordo, il tempo e l’occasione necessari. Il committente può provvedere da sé a (oppure può incaricare terzi di) sanare un vizio alla cui eliminazione sia obbligato il fornitore, a spese di quest’ultimo, solo qualora ciò sia necessario per tutelarsi da rischi cogenti per la sicurezza di esercizio oppure per evitare danni sproporzionatamente elevati e se questi ha ottenuto il previo consenso del fornitore.
7.6 La garanzia del fornitore non si estende ai costi conseguenti all’eliminazione dei vizi.
Nel caso in cui un vizio si basi su un particolare che il fornitore ha acquistato da un terzo in qualità di subfornitore per i suoi prodotti, il fornitore cede sin d’ora al committente i propri diritti derivanti dalla consegna del pezzo acquistato oppure da contratti di fornitura di terzi. La responsabilità per vizi è in tal senso limitata. Se il committente non riceve un congruo compenso dal diritto ceduto, il fornitore risponde in via sussidiaria fino alla scadenza del termine di garanzia secondo le disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto.
7.7 Non sono vizi materiali:
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usura naturale;
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uso inadatto o improprio;
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montaggio errato, lavori di costruzione o di messa in funzione carenti, da parte del committente o di terzi;
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trattamento improprio, errato o negligente;
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stoccaggio o installazione impropria oppure terreno di fondazione non adeguato;
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mancata osservanza delle istruzioni d’uso;
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utilizzo di mezzi di esercizio non adatti;
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utilizzo di materiali e parti di ricambio non adatte;
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agenti chimici, elettrochimici, elettromagnetici, elettrici o simili;
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modifiche dell’oggetto della fornitura apportate dal committente (o da un terzo da questi incaricato), salvo che il vizio non si trovi in rapporto causale con la modifica;
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montaggio di componenti nonché di ricambi, parti di usura o altri particolari nonché lubrificanti non provenienti dal costruttore (cosiddetti prodotti OEM), salvo che il vizio materiale non si trovi in rapporto causale con la parte montata;
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manutenzione carente o non regolare da parte del committente o di terzi, a condizione che questi non siano autorizzati dal costruttore alla manutenzione dei macchinari o dell’impianto.
7.8 Se la fornitura comprende software, la responsabilità per vizi non si estende all’eliminazione di errori del software e di errori causati da uso improprio, errori di comando, usura naturale, ambiente di sistema inaccessibile, utilizzo da parte di persone diverse da quelle riportate nelle condizioni d’uso nelle specifiche nonché manutenzione insufficiente.
7.9 Il committente è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto i vizi del software in forma chiara e dettagliata indicando tutte le informazioni utili per il riconoscimento e l’analisi dei vizi. In particolare vanno specificati l’aspetto e gli effetti del vizio del software.
7.10 Le pretese per vizi materiali e giuridici si prescrivono in 12 mesi. Il termine di prescrizione decorre con il trasferimento del rischio di cui al punto 5.1.
7.11 Le disposizioni contenute nel presente punto 7 disciplinano in via definitiva la responsabilità per vizi relativa agli oggetti consegnati dal fornitore. Ulteriori pretese del committente, in particolare per danni non causati direttamente all’oggetto della fornitura, sono disciplinate esclusivamente dal punto 8.
7.12 Si esclude espressamente ogni responsabilità per vizi materiali relativa a macchinari usati.
8. Responsabilità
8.1 Il fornitore risponde in caso di dolo e colpa grave, di lesione colposa alla vita, all’integrità fisica e alla salute, nonché di difetti che il fornitore abbia taciuto in mala fede o per i quali abbia espresso garanzie di qualità. Il fornitore risponde in maniera illimitata nell’ambito della responsabilità da prodotto difettoso nonché sulla base di altre norme di legge cogenti.
In caso di violazione colposa di obblighi fondamentali del contratto, il fornitore risponde anche in caso di colpa lieve, ma nella misura limitata al 10% del valore dell’ordine. Qualora detta limitazione non sia consentita per motivi giuridici, in presenza di colpa lieve la responsabilità è limitata al danno tipico, ragionevolmente prevedibile al momento della stipula del contratto. Per obblighi essenziali del contratto in tal senso si intendono, concretamente, obblighi essenziali descritti, la cui violazione infici il conseguimento dello scopo del contratto oppure, astrattamente, gli obblighi il cui adempimento sia imprescindibile per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il committente possa fare costante affidamento.
8.2 Il committente viene avvisato del fatto che prima dell’installazione e durante l’utilizzo di un software è tenuto a eseguire continuamente backup dei dati. In caso di perdita di dati, il fornitore risponde soltanto delle spese che l’acquirente abbia dovuto sostenere per il ripristino dei dati corretti, avendo correttamente effettuato il backup dei dati.
8.3 Si esclude l’ulteriore responsabilità per il risarcimento danni, specie patrimoniali. La responsabilità per tutti i danni conseguenti, in particolare mancato guadagno, è esclusa.
8.4 Le precedenti limitazioni di responsabilità valgono, per motivo e ammontare, anche in caso di eventuali pretese di risarcimento danni avanzate dal committente nei confronti dei legali rappresentanti del fornitore, dei suoi dipendenti, o del suo personale ausiliario.
8.5 Le precedenti limitazioni di responsabilità valgono, per motivo e ammontare, anche per la violazione di obblighi accessori del contratto, in particolare per la violazione di obblighi di informazione e consulenza prima e dopo la stipula del contratto.
9. Diritti relativi al software/protezione dei dati
9.1 Se la fornitura comprende un software, al committente viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, ivi compresa la documentazione riguardante l’utilizzo sull’oggetto della fornitura destinato a questo scopo. È vietato l’utilizzo del software su più di un sistema.
9.2 Il committente non può riprodurre, elaborare, tradurre il software né convertire il codice oggetto nel codice sorgente, salvo che queste misure siano espressamente previste nel contratto o consentite per legge in casi eccezionali. Il committente si impegna a non rimuovere i dati del produttore, in particolare i simboli di copyright, ovvero a non modificarli senza il previo consenso scritto del fornitore.
9.3 Tutti gli altri diritti relativi al software e alla documentazione, incluse le copie, restano in capo al fornitore e/o al fornitore del software. È vietato il conferimento di sublicenze o la trasmissione a terzi in qualsiasi forma.
9.4 Il fornitore non risponde del software integrato o successivamente installato (anche sotto forma di upgrade o update), se il committente utilizza in software in modo improprio. In particolare si è in presenza di un utilizzo improprio se il committente o un terzo
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cancella, modifica o altrimenti influenza i parametri dell’oggetto della fornitura senza il consenso scritto del fornitore in maniera tale da compromettere eventualmente la funzionalità del macchinario;
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installa un software (anche sotto forma di upgrade o update) non autorizzato dal fornitore per la rispettiva tipologia di macchinario o impianto che il committente acquista o ha acquistato;
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installa un software (anche sotto forma di upgrade o update) senza mettere completamente fuori servizio il macchinario o l’impianto durante l’intero processo di installazione, upgrade o update, senza osservarlo, senza controllarne di continuo il comportamento e senza tenere le persone a debita distanza. Le misure di sicurezza devono essere tassativamente osservate.
9.5 Per il resto si applicano le limitazioni di responsabilità di cui ai punti 7 e 8. Per quanto riguarda i software che vengono concessi in uso solo per un periodo di tempo limitato, per tale periodo la responsabilità di cui al punto 7 è limitata all’eliminazione dei difetti. Qualora questa non abbia esito positivo, in caso di software concesso in uso per un periodo di tempo limitato, il committente cui sia stato fatturato per il software un canone a parte ha diritto a risolvere immediatamente il contratto nonché, a condizione che il difetto comprometta in misura considerevole l’idoneità all’uso del software o del prodotto, il diritto alla riduzione del canone pattuito.
9.6 Se il committente, con l’acquisto di un macchinario, impianto o componente oppure a parte, ha acquistato un determinato software (ad es. nell’ambito di un sistema di gestione della flotta basato su web come WITOS o simile), la messa a disposizione dipende dalla tecnologia di rete disponibile oltre che dalle caratteristiche tecniche e geografiche presenti sul luogo di utilizzo. Il fornitore non assume alcuna garanzia o responsabilità per le interruzioni disposte dal provider (ad es. un intervento di manutenzione necessario per un funzionamento regolare della rete), altre limitazioni dei servizi di telecomunicazione oppure persino la disattivazione di una tecnologia di rete datata (ad es. G2). In caso di dubbi, trovano conforme applicazione i punti 7.6 e 8.3. Nel caso in cui i dati del macchinario o dell’impianto (ad es. relativi al funzionamento continuo, ai periodi di standby, ecc.) vengano conservati e trasferiti al fornitore, quest’ultimo è autorizzato ad analizzarli gratuitamente, a elaborarli e a utilizzarli per scopi interni in maniera illimitata, purché il committente non vi si opponga espressamente. La trasmissione a terzi, ad es. per finalità di confronto e referenza, è consentita se avviene in forma anonima oppure se il committente, richiesto in tal senso, vi acconsente espressamente.
9.7 Qualora nell’ambito di un’esecuzione, un upgrade o un update del software vengano memorizzati dati personali si applica quanto segue:
Il fornitore assicura il rispetto della normativa sulla privacy. In particolare, se necessario per l’installazione di un software, i dati personali comunicati non vengono trasmessi a terzi, bensì vengono unicamente memorizzati, trattati e utilizzati internamente ai fini dell’esecuzione del contratto. Essi verranno cancellati se non sono più necessari. Qualora alla cancellazione si oppongano termini per la conservazione dei dati previsti per legge, al posto della cancellazione subentra un blocco secondo le norme di legge in materia.
Se così richiesto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, prima della stipula del contratto il committente provvederà a ottenere le dichiarazioni di consenso scritte dei soggetti i cui dati personali sono necessari per l’esecuzione del contratto.
10. Diritti connessi di terzi
10.1 Il fornitore risponde delle violazioni dei diritti di terzi causate dalla sua prestazione solo nella misura in cui detta prestazione sia prevista dal contratto. Il fornitore risponde delle violazioni dei diritti di terzi solo nel luogo di utilizzo della prestazione previsto dal contratto (luogo di consegna). Eventuali pretese per vizi giuridici non sussistono in caso di uno scostamento minimo delle prestazioni del fornitore rispetto alle qualità specificate nel contratto.
10.2 Nel caso in cui un terzo faccia valere nei confronti del committente una violazione dei propri diritti causata dalla prestazione del fornitore, il committente ne dà immediata notizia al fornitore. Il fornitore è autorizzato, ma non obbligato, a tutelarsi, se consentito, dalle pretese avanzate a proprie spese. Il committente non è autorizzato a riconoscere pretese di terzi prima di aver adeguatamente offerto al fornitore l’occasione di difendersi dai diritti di terzi in altro modo.
I10.3 Se tali pretese sono state fatte valere, il fornitore può, a proprie spese, acquisire un diritto d’uso oppure modificare il software (programma in licenza) o sostituirlo con un prodotto equivalente oppure, se il fornitore non è in grado di ottenere un altro rimedio a un costo ragionevole, a riprendersi la prestazione previo rimborso del corrispettivo a tal fine versato dal committente, dopo aver dedotto un congruo indennizzo per l’utilizzo. A tale proposito vengono presi in considerazione gli interessi del committente.
10.4 Alle pretese di risarcimento danni e di rimborso si applica il punto 8, a integrazione.
11. Controllo sulle esportazioni
11.1 Le forniture di cui al presente contratto sono soggette alla riserva dell’assenza di ostacoli in base alla legislazione nazionale o internazionale sul controllo delle esportazioni, ad es. embarghi o altre sanzioni, che si oppongano all’esecuzione. Il committente si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esportazione. Eventuali ritardi dovuti a controlli sulle esportazioni o a procedure di approvazione sospendono i termini e i tempi di consegna. Nel caso in cui non vengano impartite le approvazioni necessarie oppure la fornitura o la prestazione non possa essere approvata, il contratto è da considerarsi non stipulato per le parti interessate.
11.2 Il fornitore ha la facoltà di risolvere immediatamente il contratto qualora ciò risulti necessario ai fini del rispetto delle normative nazionali o internazionali.
11.3 In caso di una risoluzione di cui al punto 11.2 resta esclusa la possibilità per il committente di far valere una pretesa di risarcimento danni o altri diritti.
11.4 Il committente che trasferisca le merci fornite dal fornitore a terzi sul territorio nazionale o all’estero è tenuto a rispettare le norme vigenti del diritto nazionale e internazionale in materia di controlli sulle esportazioni.
12. Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale
12.1 Al rapporto contrattuale tra il fornitore e il committente si applica esclusivamente il diritto del Paese in cui il fornitore ha sede, a eccezione delle disposizioni della Convenzione comune delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale.
12.2 Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale in essere tra il fornitore e il committente, anche per pretese connesse a cambiali e assegni è il tribunale giurisdizionalmente competente per la sede principale del fornitore. Il fornitore ha tuttavia la facoltà, a sua discrezione, di citare in giudizio il committente anche presso il suo foro competente generale.
12.3 Per il rapporto contrattuale è giuridicamente vincolante solo la versione tedesca delle presenti Condizioni di vendita e fornitura.
12.4 La sopravvenuta invalidità, per qualsivoglia motivo, di una o più clausole o parti di clausole delle presenti Condizioni di vendita e fornitura non comprometterà la validità delle stesse nella loro interezza. Il committente e il fornitore si impegnano a sostituire dette clausole o parti di clausole con altre consentite per legge e che si avvicinino il più possibile allo scopo economico originariamente perseguito. Lo stesso vale in caso di lacune di cui non si sia a conoscenza.
Luglio 2020