Condizioni generali BENNINGHOVEN Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH


BENNINGHOVEN Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH Condizioni generali di fornitura e vendita

BENNINGHOVEN Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH Condizioni generali di fornitura e vendita (PDF)

1. Ambito di applicazione

1.1 Tutte le offerte, le vendite, le forniture e i servizi della società BENNINGHOVEN Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH sono disciplinati esclusivamente dalle presenti Condizioni di fornitura e vendita. Qualsiasi condizione del committente contrastante o divergente dalle stesse non sarà riconosciuta, anche qualora il fornitore esegua la fornitura per il committente senza riserve pur essendo a conoscenza di condizioni dello stesso contrastanti o divergenti. Qualsiasi divergenza dalle presenti Condizioni di fornitura e vendita sarà valida soltanto dietro l'approvazione scritta del fornitore.

1.2 Le presenti Condizioni di fornitura e vendita valgono anche per tutte le operazioni commercialianaloghe, condotte in futuro con lo stesso committente, senza necessitare di un ulteriore accordo specifico.

1.3 Per le forniture che implicano un montaggio in loco, valgono altresì le Condizioni speciali per i montaggi supervisionati del fornitore.

2. Offerta e stipula del contratto

2.1 Le offerte del fornitore sono sempre senza impegno, salvo diversamente indicato in maniera esplicita. I preventivi non sono vincolanti. Le bozze di progetto in ambito impiantistico, le prime offerte e i preventivi saranno presentati gratuitamente, salvo diversamente convenuto. Il fornitore si riserva la facoltà di addebitare un congruo compenso per ulteriori bozze di progetto, offerte o preventivi nonché per il lavoro di progettazione, qualora non venga stipulato un contratto di fornitura.

2.2 Il contratto di fornitura entrerà in vigore soltanto tramite la conferma scritta del fornitore, parimenti a qualsiasi modifica, integrazione o accordo accessorio.

2.3 I documenti a corredo dell'offerta, come immagini, disegni o informazioni inerenti a pesi e misure nonché le bozze di progetto elaborate, possiedono un mero valore indicativo, salvo nel caso in cui siano stati espressamente definiti come vincolanti.

2.4 Il fornitore mantiene tutti i diritti d'autore e di proprietà sulle immagini, sui disegni, sulle bozze di progetto, sui preventivi, sui calcoli e sugli altri documenti, i quali non potranno essere resi accessibili a terzi senza la previa approvazione esplicita del fornitore formulata per iscritto e, su richiesta dello stesso, dovranno essergli tempestivamente restituiti

(i) qualora un ordine non si concretizzi, ovvero
(ii) non appena l'ordine sarà stato completamente eseguito.

3. Prezzo d'acquisto e pagamento

3.1 Salvo diversamente convenuto, i prezzi del fornitore sono da ritenersi "franco fabbrica", al netto dei costi di imballaggio e di carico. Gli oneri aggiuntivi, in particolare per l'installazione e l'avviamento, nonché per l'ottenimento di particolari autorizzazioni amministrative e per l'adempimento dei requisiti stabiliti dalle autorità pubbliche, saranno a carico del committente, salvo diverso accordo.

Gli importi saranno inoltre maggiorati dell'IVA di legge.

3.2 Salvo diversamente convenuto, i pagamenti dovranno essere eseguiti per il totale, senza costi per il fornitore, come indicato di seguito:

Impianti: conformemente a un piano di pagamento da definire separatamente.
Componenti di impianti: prima della consegna, al netto.
Macchine: prima della consegna, al netto.
Ricambi: prima della consegna, al netto.
Altro: entro 14 giorni dalla data della fattura, al netto.

3.3 Le cambiali e gli assegni saranno sempre accettati soltanto pro solvendo. Tutte le spese di sconto e le commissioni cambiarie saranno a carico del committente.

3.4 Per i pagamenti tramite lettera di credito valgono le disposizioni pubblicate dall'ICC concernenti le pratiche e le consuetudini uniformi per il credito documentario "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits", nella versione di volta in volta in vigore.

3.5 Al committente non spetta alcun diritto di compensazione, di ritenzione o di riduzione, salvo nei casi in cui le rispettive contropretese non vengano confutate dal fornitore o siano state accertate in sede giudiziaria. Tale condizione vale anche per l'esercizio di diritti in virtù di una responsabilità per vizi.

3.6 In caso di morosità del committente, il fornitore potrà applicare degli interessi di mora, il cui tasso per l'anno ammonterà a otto (8) punti percentuali sopra il tasso base. Il tasso base varierà ogni 1° gennaio e 1° luglio dell'anno dei punti percentuali, di cui il valore di riferimento è aumentato o diminuito dall'ultima variazione del tasso base. Il valore di riferimento è dato dal tasso di interesse per la più recente operazione di rifinanziamento principale della Banca centrale europea prima del primo giorno di calendario del semestre in questione. Il fornitore potrà richiedere il risarcimento di un danno da mora maggiore, qualora sia in grado di dimostrarlo. Da parte sua, il committente potrà comunque dimostrare che il danno derivato dal ritardo di pagamento era inferiore.

3.7 Qualora il fornitore dovesse venire a conoscenza di circostanze, atte a mettere in discussione l'affidabilità creditizia del committente, tutti i crediti differiti diventeranno immediatamente esigibili.

Inoltre, in tal caso il fornitore potrà richiedere il pagamento anticipato o la costituzione di garanzie.

4. Consegna

4.1 Le date (pronta consegna, consegna, inizio del montaggio, avviamento e disponibilità operativa ecc.) ovvero i termini ivi correlati saranno di volta in volta convenuti separatamente. La decorrenza e il rispetto dei termini concordati presuppongono l'adempimento degli obblighi di collaborazione del committente, in particolare la ricezione puntuale di tutti gli elementi che è tenuto a mettere a disposizione, dei documenti, dei permessi, delle abilitazioni e delle analisi di competenza dello stesso, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento stabilite, in particolare l'esecuzione dei pagamenti convenuti (3.2) ovvero l'apertura di una lettera di credito (3.4) da parte del committente. Nel caso in cui tali premesse non vengano soddisfatte debitamente e puntualmente, i termini saranno estesi di conseguenza, tuttavia almeno per il periodo del ritardo. Tale condizione non è applicabile, qualora il ritardo sia imputabile al solo fornitore.

4.2 Il rispetto dei termini è condizionato alla ricezione corretta e puntuale delle prestazioni necessarie da parte del fornitore dai rispettivi fornitori.

4.3 Salvo diversamente convenuto, ogni consegna avrà luogo "franco fabbrica" ovvero la costruzione di un impianto si considererà eseguita nel momento in cui subentrerà la disponibilità operativa. Nei rapporti interni con il fornitore, il committente si assume tutti gli obblighi imposti a quest'ultimo dal regolamento tedesco sugli imballaggi (Verpackungsverordnung), dispensandolo dagli stessi.

4.4 Il termine di consegna sarà ritenuto rispettato, qualora l'oggetto della fornitura abbia lasciato lo stabilimento del fornitore entro la scadenza dello stesso ovvero il fornitore abbia notificato la pronta consegna. Per l'impiantistica, la notifica di pronta consegna è sostituita dalla notifica di disponibilità operativa. Nel caso in cui debba avere luogo l'accettazione, salvo nei casi di mancata accettazione per giusta causa, ad essere determinante sarà la data della stessa, o in via subordinata la notifica di pronta consegna ovvero, in ambito impiantistico, la notifica di disponibilità operativa.

4.5 Il fornitore potrà erogare forniture e servizi parziali in qualsiasi momento.

4.6 I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e a eventi che complicano notevolmente o impossibilitano la consegna per il fornitore, come ad esempio guerre, attacchi terroristici, diffusione di malattie su vasta scala come contagi di massa, epidemie e pandemie (ad esempio ebola, morbillo, SARS, MERS, COVID-19 o altre gravi malattie virali di tipo analogo, colera ecc.) ivi compresa l'eventuale istituzione di zone protette, restrizioni alle importazioni e alle esportazioni, scioperi, serrate o disposizioni delle autorità pubbliche, anche laddove interessino i fornitori o i subfornitori del fornitore (di seguito indicati come casi di forza maggiore), comporteranno un'estensione dei termini di consegna convenuti per la durata del ritardo concernente la fornitura o il servizio, a cui si andrà ad aggiungere un congruo tempo di ripresa dell'attività. Qualora anche nei casi di forza maggiore la consegna venga comunque eseguita, comportando delle spese aggiuntive, come costi di trasporto o di magazzinaggio più elevati a causa di speciali misure di sicurezza, della scarsità dei mezzi di trasporto o dell'interruzione di una fornitura già iniziata, tali oneri saranno a carico del committente. Ove possibile, il fornitore comunicherà al committente l'inizio, la fine e la durata prevista delle circostanze di cui sopra.

4.7 Non sussisterà un ritardo da parte del fornitore, qualora nel rispetto dei termini di consegna contrattuali fino alla consegna dell'oggetto effettivo della fornitura metta a disposizione del committente una soluzione sostitutiva, atta a soddisfare i requisiti tecnici e funzionali di quest’ultimo sotto ogni aspetto essenziale, e si faccia carico di tutti i costi derivanti dalla messa a disposizione della stessa.

4.8 In caso di ritardo da parte del fornitore, il committente concederà allo stesso un'estensione del termine adeguata per l'esecuzione del contratto.

4.9 Qualora il ritardo dovesse persistere anche allo scadere di un'estensione adeguata del termine cagionando dei danni al committente, questi potrà richiedere un risarcimento forfettario dei danni dovuti al ritardo. Tale somma ammonterà allo 0,5 % per ogni settimana piena di ritardo, tuttavia, complessivamente, a un massimo del 5 %, ovvero in ambito impiantistico a un massimo del 3 %, del valore della quota della prestazione totale che non può essere utilizzata puntualmente o nei termini contrattuali a causa del ritardo, facendo riferimento al valore di fornitura netto franco fabbrica, senza trasporto, montaggio o altri costi accessori. Si escludono ulteriori diritti risarcitori per ritardo.

Qualora, tenuto conto delle eccezioni previste dalla legge, il committente dovesse concedere al fornitore in ritardo un secondo termine adeguato per la prestazione e tale termine non dovesse essere rispettato, potrà recedere dal contratto ai sensi delle disposizioni legali.

5. Trasferimento del rischio, trasporto, ritardo di accettazione, disponibilità operativa

5.1 Il rischio sarà trasferito al committente non appena l'oggetto della fornitura sarà pronto per il ritiro ovvero, in ambito impiantistico, sarà notificata la disponibilità operativa dal fornitore (si veda il punto 4.3), ossia anche in presenza di forniture parziali o nel caso in cui il fornitore si sia assunto anche ulteriori prestazioni, ad esempio i costi di spedizione o la consegna e l'installazione. Nel caso in cui l'accettazione sia richiesta, sarà quest'ultima ad essere determinante per il trasferimento del rischio e dovrà essere condotta puntualmente alla data prevista o, in via subordinata, in seguito alla notifica di messa a disposizione della merce per l'accettazione da parte del fornitore. Il committente non potrà rifiutare l'accettazione in presenza di un vizio non sostanziale. Qualora il committente non dovesse dichiarare l'accettazione, nonostante l'assenza di vizi o la sola presenza di un vizio non sostanziale, l'oggetto della fornitura sarà da ritenersi accettato allo scadere di un periodo di un mese dalla notifica di messa a disposizione della merce per l'accettazione e comunque entro sei mesi dal momento in cui il fornitore avrà lasciato lo stabilimento. In caso di fornitura e installazione di un impianto, l'accettazione sarà sostituita dalla notifica di disponibilità operativa.

5.2 Qualora la spedizione dovesse essere ritardata o non dovesse avere luogo a causa di circostanze non imputabili al fornitore, il rischio passerà al committente a partire dalla data della notifica di pronta consegna, di messa a disposizione della merce per l'accettazione ovvero di disponibilità operativa.

5.3 Salvo diversamente convenuto, il trasporto dell'oggetto della fornitura avverrà a spese e a rischio del committente.

5.4 Su richiesta del committente e a spese dello stesso, il fornitore assicurerà la spedizione contro i rischi di trasporto.

5.5 Nel caso in cui il committente ritardi l'accettazione o non adempia ad altri obblighi di collaborazione, il fornitore potrà richiedere il risarcimento dei danni riportati, ivi comprese le eventuali spese aggiuntive, in particolare dei costi originati da un'accettazione ritardata della fornitura ovvero da un ritardo che posticipa l'inizio del montaggio e dell'avviamento nonché dal differimento della disponibilità operativa.

5.6 Le clausole commerciali eventualmente applicate, come FOB, CFR, CIF ecc., dovranno essere interpretate conformemente agli Incoterm dell'ICC di volta in volta in vigore.

6. Riserva di proprietà e altre garanzie

6.1 Il fornitore si riserva il diritto di proprietà sull'oggetto della fornitura fino al saldo di tutti i crediti maturati nei confronti del committente in virtù dell'accordo commerciale, ivi compresi i crediti futuri, anche correlati a contratti stipulati in concomitanza o successivamente. Tale condizione vale altresì nel caso in cui singoli crediti del fornitore, o la totalità degli stessi, siano stati raggruppati in un conto corrente, il cui saldo è stato fissato e riconosciuto. In presenza di una condotta del committente in violazione ai termini del contratto, in particolare in caso di morosità, previo sollecito il fornitore potrà riprendere possesso dell'oggetto della fornitura notificando al contempo il recesso e il committente sarà tenuto alla restituzione.

6.2 Il committente potrà disporre dell'oggetto della fornitura nel normale svolgimento dell'attività, purché e fintantoché siano rispettate le condizioni di cui ai punti 6.3, 6.4 e 6.5 inerenti alla copertura dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dello stesso. La violazione dell'obbligo riportato nella frase precedente conferisce al fornitore il diritto alla risoluzione immediata dell'intero rapporto commerciale con il committente.

6.3 Con il presente documento, tra il fornitore e il committente si conviene che, con la stipula di un contratto di fornitura, tutti i crediti del committente originati dalla rivendita o dalla locazione futura della fornitura a terzi o per un'altra motivazione (assicurazione, illecito ecc.) passeranno al fornitore a copertura di tutti i crediti da egli maturati nel quadro del rapporto commerciale intrattenuto con il committente. Pertanto, sin da ora il committente cede al fornitore tutti i crediti da egli maturati in conseguenza alla rivendita, alla locazione della fornitura o all'uso dell'impianto per l'ammontare complessivo, ivi compresi i diritti accessori. Da parte sua, il fornitore accetta sin da ora la cessione. Tuttavia, il committente potrà comunque riscuotere i crediti ceduti fintantoché il fornitore non richiederà di rendere pubblica la cessione. Al committente è proibita la cessione ripetuta di crediti già ceduti al fornitore. Inoltre, il committente è tenuto a trasferire al fornitore la proprietà o un altro diritto sui beni, sulle parti di macchine ovvero sui componenti e sulle macchine usate di qualsiasi tipo, da egli accettati in pagamento contestualmente a una rivendita, non appena avrà acquisito la proprietà o un altro diritto sugli stessi. Il committente è altresì tenuto a conservare, trattare con cura e assicurare in maniera adeguata i beni summenzionati per il fornitore, a titolo gratuito (si veda il punto 6.7).

6.4 Qualora le garanzie di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 non dovessero essere riconosciute o non fossero illimitatamente opponibili ai sensi del diritto vigente nel paese in cui è situato l'oggetto della fornitura, il committente si impegna sin da ora a collaborare nell'espletamento di tutte le operazioni necessarie (in particolare in relazione a eventuali obblighi di registrazione o di notifica ecc.) e in special modo a fornire le dichiarazioni di volontà necessarie a tal fine, affinché le garanzie possano essere costituite in conformità con il diritto vigente. Il fornitore potrà trattenere l'oggetto della fornitura o interrompere i lavori di montaggio e avviamento fintantoché non saranno validamente costituite le garanzie necessarie. Qualora la costituzione delle garanzie non fosse opponibile in virtù dei requisiti di legge locali o non fosse attuabile per altre ragioni, il committente si impegna sin da ora a offrire al fornitore delle garanzie equivalenti. Il committente è tenuto a informare il fornitore in relazione a eventuali requisiti di forma e legali di altra natura, contrastanti con la costituzione della garanzia di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3, senza che venga richiesto e senza indugio alla stipula del contratto o successivamente alla stessa.

6.5 La lavorazione o la trasformazione dei beni sottoposti a riservato dominio sarà sempre eseguita dal committente per il fornitore. Nel caso in cui il bene sottoposto a riservato dominio venga lavorato assieme ad altri beni non appartenenti al fornitore, il fornitore acquisirà la comproprietà del nuovo bene proporzionalmente al valore del bene sottoposto a riservato dominio rispetto agli altri beni lavorati al momento della lavorazione.

Qualora merci del committente dovessero essere unite ad altri beni mobili ovvero dovessero essere mescolate in maniera inscindibile con gli stessi dando origine a un bene unitario, laddove l'altro bene sia da ritenersi il costituente principale, il committente trasferirà al fornitore la comproprietà proporzionalmente, nella misura in cui il costituente principale sia di sua proprietà.

Il committente conserverà la proprietà o la comproprietà a titolo gratuito per il fornitore. Per il bene generato dalla lavorazione o dalla trasformazione valgono altresì le stesse disposizioni applicabili al bene sottoposto a riservato dominio.

6.6 Qualora il valore delle garanzie fornite di cui ai punti da 6.1 a 6.5 dovesse superare di oltre il 10 % i diritti spettanti al fornitore in virtù del rapporto commerciale intrattenuto con il committente, su richiesta di quest'ultimo il fornitore svincolerà le garanzie eccedenti a propria scelta.

6.7 Nel caso in cui

  • in virtù della riserva di proprietà l'oggetto della fornitura non sia ancora completamente diventato di proprietà del committente;
  • in virtù di un accordo separato, in deroga a quanto previsto al punto 3.2, l'oggetto della fornitura venga pagato parzialmente o per intero solo dopo la consegna, o in ambito impiantistico dopo l'accettazione (ad esempio pagamento rateizzato, dilazione, estensione del termine di pagamento concordata previamente o successivamente ecc.);
  • l'oggetto della fornitura (ad esempio fornitura "a prova", "per esame" o simili), o un dispositivo sostitutivo (ad esempio "in forma di misura provvisoria" e simili) già prima della stipula di un contratto di acquisto o per altre ragioni sia stato messo a disposizione del committente a titolo oneroso (ad esempio "in locazione" o simili) ovvero gratuito;

il committente si impegna a stipulare subito dopo la transazione un'assicurazione al valore a nuovo, ivi compresi tutti i costi accessori, contro tutti i rischi, fra cui incendio, danni provocati da elementi naturali, atti vandalici, furto, trasporto, manipolazione scorretta, errori di impiego, incidente ecc. e, a seconda del caso, a mantenerla fino al completo passaggio di proprietà, al pagamento per intero, alla restituzione o alla consegna definitiva dell'oggetto della fornitura ovvero del dispositivo sostitutivo al fornitore o al committente (assicurazione delle macchine). Il committente si impegna altresì ad assicurare a proprie spese il rischio operativo correlato al bene fornito per lo stesso arco di tempo (assicurazione di responsabilità civile). Inoltre, il committente si impegna a presentare al fornitore un debito giustificativo prima della consegna dell'oggetto della fornitura, ossia alla consegna franco fabbrica (punto 4.3). Il fornitore potrà negare la consegna della merce fintantoché non sarà fornita una prova idonea. Il fornitore potrà altresì assicurare personalmente l'oggetto della fornitura e addebitare gli eventuali costi al committente. Il committente cede sin da subito al fornitore i diritti e le pretese attuali e futuri nei confronti della compagnia di assicurazione, originati dal rapporto assicurativo. Con il presente documento, il fornitore accetta la cessione. I diritti decadono nel momento in cui la proprietà della merce passa definitivamente al committente e il prezzo di acquisto è stato completamente versato.

6.8 In presenza di pignoramenti, confische o altre azioni di terzi su beni o crediti su cui sussistono diritti di garanzia del fornitore, il committente dovrà informare quest'ultimo senza indugio e assisterlo nell'esercizio dei propri diritti. I costi di eventuali azioni giudiziarie ed extragiudiziarie saranno a carico del committente, qualora non possa essere richiesto un rimborso a terzi.

6.9 La richiesta di apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del committente autorizza il fornitore a recedere dal contratto con effetto immediato e a richiedere la tempestiva restituzione dell'oggetto della fornitura.

6.10 I punti 6.1, 6.3 e 6.9 valgono conformemente per i beni, le parti di macchine ovvero i componenti eventualmente accettati in pagamento dal committente ai sensi del punto 6.3 e per le macchine usate di qualsiasi tipologia.

7. Responsabilità per vizi

7.1 In presenza di un vizio della cosa entro il termine di prescrizione, la cui causa sussisteva già al momento del trasferimento del rischio, a propria discrezione, il fornitore potrà stabilire se riparalo in forma di rimedio o fornire un bene privo di vizi. L'azione correttiva avrà luogo tramite la sostituzione o la riparazione del bene difettoso nello stabilimento del fornitore, salvo nei casi in cui sia stato diversamente convenuto tra le parti esplicitamente o tacitamente (ad esempio tramite un'esecuzione in loco non contestata). Le parti sostituite diventeranno di proprietà del fornitore e si applicheranno di conseguenza le disposizioni al punto 6.

7.2 Affinché possa esercitare i propri diritti derivanti da una responsabilità per vizi, il committente dovrà ispezionare l'oggetto della fornitura immediatamente, al più tardi entro una settimana dalla consegna, al fine di individuare eventuali vizi e, qualora ne venga constatata la presenza, notificarli senza indugio al fornitore per iscritto. I vizi che non è stato possibile rilevare entro tale termine nemmeno con un'attenta verifica dovranno essere comunicati per iscritto al fornitore subito dopo la loro individuazione. Ai sensi della prima frase della presente disposizione, per consegna è da inten-dersi il momento in cui il committente acquisisce il controllo sull'oggetto della fornitura ovvero avrebbe potuto acquisirlo in assenza di colpa propria.

7.3 Le modifiche che concernono la progettazione o l'esecuzione, attuate prima della consegna del bene ordinato nel corso di una modifica generale sul piano della progettazione o della produzione presso lo stabilimento del fornitore, non saranno ritenute vizi dell'oggetto della fornitura, purché non rendano quest'ultimo inutilizzabile per lo scopo perseguito dal committente.

7.4 Qualora l'azione correttiva dovesse fallire, il committente dovrà concedere al fornitore un'estensione adeguata del termine per una nuova riparazione o fornitura sostitutiva. Qualora la riparazione non dovesse nuovamente riuscire, il committente potrà richiedere di ridurre il prezzo di acquisto dell'importo pari al deprezzamento dell'oggetto della fornitura dovuto al vizio o, a propria discrezione, recedere dal contratto. In presenza di un mero vizio non significativo, il committente godrà esclusivamente del diritto alla riduzione del prezzo contrattuale.

7.5 Previa consultazione, il committente dovrà concedere al fornitore o a terzi da questi incaricati il tempo e l'occasione necessari per eseguire gli interventi previsti in virtù della responsabilità per vizi (riparazioni o sostituzioni). Il committente potrà rimediare personalmente o tramite terzi a vizi la cui eliminazione spetta al fornitore a spese di quest'ultimo, soltanto nel caso in cui sia necessario per scongiurare un pericolo imminente per la sicurezza operativa ovvero per evitare danni sproporzionatamente elevati e qualora abbia previamente richiesto l'autorizzazione del fornitore.

7.6 La garanzia del fornitore non si estende ai costi consequenziali, risultanti dall'azione correttiva.

Nel caso in cui il vizio concerna una parte acquistata dal fornitore da terzi in qualità di fornitori per i propri prodotti, sin da ora questi cede al committente i diritti maturati dalla fornitura di detta parte acquistata da terzi o da contratti per servizi esterni. La responsabilità per vizi è limitata in tale misura. Qualora dalla cessione del diritto il committente non dovesse ottenere una compensazione adeguata, il fornitore risponderà fino alla scadenza del periodo di garanzia in via sussidiaria, ai sensi delle disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto.

7.7 Non costituiscono vizi della cosa:

  • la normale usura;
  • l'uso inadeguato o improprio;
  • il montaggio difettoso, opere di costruzione o l'avviamento non eseguiti correttamente dal committente o da terzi;
  • il trattamento improprio, scorretto o negligente;
  • lo stoccaggio improprio, l'installazione scorretta o un'area di fondazione inadeguata;
  • il mancato rispetto delle istruzioni d'uso pertinenti;
  • l'utilizzo di attrezzature inadatte;
  • l'utilizzo di materiali e componenti sostitutivi inadatti;
  • le sollecitazioni chimiche, elettrochimiche, elettromagnetiche, elettriche o di natura analoga;
  • la modifica dell'oggetto della fornitura da parte del committente (o di terzi da questi incaricati), salvo nel caso in cui non sussista un rapporto di causalità tra il vizio della cosa e la modifica;
  • l'installazione di componenti nonché di ricambi, parti di usura o altri elementi e l'uso di lubrificanti non forniti dal costruttore (i cosiddetti prodotti OEM), salvo nel caso in cui non sussista un rapporto di causalità tra il vizio della cosa e l'elemento installato;
  • la manutenzione assente o scorretta da parte del committente o di terzi, salvo nel caso in cui siano stati autorizzati a eseguire la manutenzione delle macchine o dell'impianto dal costruttore.

7.8 Qualora la fornitura dovesse includere del software, la responsabilità per vizi non comprenderà la correzione di errori del software e dovuti a un uso improprio, a errori di impiego, a usura naturale, a un ambiente di sistema inadeguato, all'applicazione di condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate nella specifica e a una manutenzione insufficiente.

7.9 Il committente dovrà notificare tempestivamente per iscritto e in forma comprensibile e dettagliata i difetti del software, indicando tutte le informazioni adatte a permetterne il riconoscimento e un'analisi. In particolare, dovrà essere illustrato come si presentano e quali sono i rispettivi effetti.

7.10 I diritti per vizi della cosa e per vizi giuridici cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Il termine di prescrizione inizia a decorrere con il trasferimento del rischio ai sensi del punto 5.1.

7.11 Le disposizioni contenute nel presente punto 7 disciplinano in via definitiva la responsabilità per vizi per i beni forniti dal fornitore. Gli altri diritti del committente, in particolare per danni che non concernono lo stesso oggetto della fornitura, soggiacciono esclusivamente al punto 8.

7.12 Si esclude espressamente qualsiasi responsabilità per vizi della cosa per le macchine usate.

8. Responsabilità

8.1 Il fornitore risponde per dolo e negligenza grave, per lesioni fisiche, mortali e pregiudizievoli della salute colpose, per vizi sottaciuti in mala fede dallo stesso o per i quali ha rilasciato una garanzia di qualità. Il fornitore risponde illimitatamente nell'ambio della responsabilità per danno da prodotti nonché in virtù di altre norme giuridiche imperative.

In presenza di una violazione colposa degli obblighi contrattuali fondamentali, il fornitore risponde anche per negligenza lieve, tuttavia limitatamente al 10 % del valore dell'ordine. Qualora tale limite non fosse consentito per ragioni giuridiche, la responsabilità per negligenza lieve sarà circoscritta al danno tipico in ambito contrattuale e ragionevolmente prevedibile alla stipula del contratto. In tal senso, gli obblighi contrattuali fondamentali indicano gli obblighi principali concretamente descritti, la cui violazione pregiudica il raggiungimento dello scopo contrattuale o, in termini astratti, gli obblighi il cui adempimento innanzitutto consente la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento il committente può regolarmente contare.

8.2 Si notifica al committente che dovrà provvedere al backup dei dati prima dell'installazione e costantemente durante l'uso di un software. In caso di perdita di dati, il fornitore risponderà soltanto delle spese e dello sforzo richiesti per il ripristino degli stessi in presenza di una conservazione corretta da parte del committente.

8.3 Si esclude qualsiasi altra responsabilità risarcitoria, in particolare per i danni patrimoniali. Si esclude altresì la responsabilità per tutti i danni consequenziali, in particolare per il mancato guadagno.

8.4 I limiti di responsabilità di cui sopra si applicano sia in relazione alla motivazione che all'ammontare anche alle eventuali richieste di risarcimento dei danni avanzate dal committente nei confronti dei rappresentanti legali del fornitore, dei rispettivi dipendenti ovvero ausiliari.

8.4 I limiti di responsabilità di cui sopra si applicano sia in relazione alla motivazione che all'ammontare anche ai casi di violazione degli obblighi contrattuali accessori, in particolare per la violazione degli obblighi di chiarificazione e di consulenza prima e dopo la stipula del contratto.

9. Diritti su software / protezione dei dati

9.1 Qualora la fornitura dovesse includere dei software, al committente sarà concesso il diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, corredato della relativa documentazione, affinché venga impiegato nell'apposito oggetto della fornitura. Si vieta l'uso del software in più di un sistema.

9.2 Il committente non potrà riprodurre, rielaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto nel codice sorgente, salvo nel caso in cui tali interventi siano espressamente concessi dal contratto in via eccezionale o consentiti dalla legge. Il committente si impegna a non rimuovere le informazioni del costruttore, in particolare le note sui copyright, e a non modificarle senza la previa autorizzazione esplicita del fornitore.

9.3 Il fornitore, ovvero il fornitore del software, mantiene tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, ivi comprese le copie. Non è consentita la concessione di sublicenze ovvero non è ammesso il trasferimento a terzi in qualsiasi altra forma.

9.4 Il fornitore non risponde del software già incorporato o installato futuramente (anche in forma di aggiornamento o upgrade), qualora venga impiegato in modo improprio dal committente. Un impiego o uso improprio sussiste in particolare quando il committente o un soggetto terzo

  • elimina, modifica o in altro modo influisce sui parametri dell'oggetto della fornitura senza l'autorizzazione scritta del fornitore, con la possibilità di compromettere la funzionalità della macchina;
  • installa un software (anche in forma di aggiornamento o upgrade) non autorizzato dal fornitore per il modello di macchina o impianto, acquistato dal committente;
  • installa un software (anche in forma di aggiornamento o upgrade) senza disattivare completamente la macchina o l'impianto durante l'intero processo di installazione, upgrade o aggiornamento, senza monitorare la macchina o l'impianto e verificarne costantemente il comportamento nonché senza tenere le persone a distanza. Le misure di sicurezza dovranno essere rispettate obbligatoriamente.

9.5 Valgono altresì i limiti di responsabilità di cui ai punti 7 e 8. Nel caso di un software fornito esclusivamente a titolo temporaneo, per il periodo della cessione la responsabilità di cui al punto 7 sarà limitata all'azione correttiva. Qualora quest'ultima dovesse fallire, in presenza di una cessione temporanea del software e dell'addebito di un canone separato per lo stesso, il committente potrà risolvere il contratto per giusta causa e, qualora il vizio comprometta in maniera più che irrilevante l'idoneità del software o del prodotto, avrà diritto a una riduzione del canone convenuto.

9.6 Nel caso in cui il committente abbia acquistato un dato software contestualmente all'acquisto di una macchina, di un impianto o di un componente ovvero separatamente (ad esempio per un sistema di gestione della flotta basato sul web come WITOS ecc.), la fruibilità dipenderà dalla tecnologia di rete disponibile nonché dalle condizioni tecniche e geografiche del luogo di utilizzo. Il fornitore non garantisce né risponde in alcun modo delle interruzioni causate dall'operatore di rete (ad esempio la manutenzione necessaria per un funzionamento corretto della rete), delle restrizioni di altra natura dei servizi di telecomunicazione ovvero della soppressione di una tecnologia di rete obsoleta (ad esempio G2). In caso di dubbio, valgono conformemente i punti 7.6 e 8.3. Qualora vengano conservati dati della macchina ovvero dell'impianto (ad esempio sul funzionamento in condizioni d'uso, sui tempi di fermo ecc.) e trasmessi al fornitore, quest'ultimo potrà analizzarli, trattarli e utilizzarli illimitatamente per finalità interne a titolo gratuito, salvo nel caso in cui il committente si opponga espressamente. La divulgazione a terzi, ad esempio a scopo di referenze e confronti, è consentita purché avvenga in una forma atta a rendere i dati anonimi o il committente abbia espressamente acconsentito alla stessa, su richiesta.

9.7 Nel caso in cui vengano conservati dei dati personali nell'ambito di un'installazione, un upgrade o un aggiornamento, si applicheranno le seguenti condizioni:

Il fornitore garantirà il rispetto delle disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati. In particolare, se necessario per l'installazione di un software, i dati personali comunicati non saranno divulgati a terzi, bensì saranno conservati, trattati e utilizzati soltanto internamente per l'esecuzione del contratto. Inoltre, verranno eliminati non appena non saranno più necessari. Qualora l'eliminazione dovesse contrastare con i termini di conservazione legali, anziché essere eliminati tali dati saranno bloccati ai sensi delle norme di legge pertinenti.

Ove necessario in virtù di disposizioni legali in materia di protezione dei dati, prima della stipula del contratto il committente richiederà i consensi scritti necessari ai soggetti, i cui dati personali sono richiesti per l'esecuzione del contratto.

10. Diritti di proprietà di terzi

10.1 il fornitore risponde della violazione dei diritti di terzi per effetto della propria prestazione, soltanto qualora quest'ultima sia stata impiegata in conformità al contratto e soltanto nel luogo dell'utilizzo contrattuale della prestazione (luogo di consegna). Non sussistono diritti per vizi giuridici nella misura in cui si tratti esclusivamente di divergenze irrilevanti delle prestazioni del fornitore dalla qualità prevista dal contratto.

10.2 Qualora terzi dovessero avanzare delle pretese nei confronti del committente per la violazione dei propri diritti per effetto di una prestazione del fornitore, il committente dovrà informare tempestivamente quest'ultimo in merito. Il fornitore potrà, pur senza esserne obbligato, contestare le pretese avanzate a proprie spese, ove consentito. Il committente non potrà riconoscere le pretese di terzi prima di avere concesso al fornitore una possibilità adeguata per contestare i diritti di terzi in altro modo.

10.3 Nel caso in cui siano state avanzate pretese di detto tipo, il fornitore potrà acquisire a proprie spese un diritto di utilizzo, modificare il software (programmi di licenza), sostituirlo con un prodotto equivalente o, qualora non possa conseguire un altro rimedio con uno sforzo ragionevole, ritirare la prestazione con il rimborso del corrispettivo versato dal committente a tal fine, al netto di una congrua indennità per l'uso. A tal fine, gli interessi del committente saranno tenuti in debita considerazione.

10.4 Per le richieste di risarcimento dei danni e di rimborso delle spese vale altresì il punto 8.

11. Controllo delle esportazioni

11.1 Le forniture contemplate nel presente contratto soggiacciono alla condizione, secondo cui l'esecuzione non contrasta con impedimenti dovuti a disposizioni nazionali o internazionali in materia di controllo delle esportazioni, come nel caso dell'embargo o di altre sanzioni. Il committente si impegna a fornire tutte le informazioni e tutti documenti necessari per l'esportazione o la spedizione. I ritardi dovuti a controlli alle esportazioni o alle procedure di autorizzazione invalidano i termini e le date di consegna. Qualora le autorizzazioni necessarie non dovessero essere concesse, ovvero la fornitura e il servizio non fossero autorizzabili, in relazione alla parte interessata il contratto varrà come non stipulato.

11.2 Il fornitore potrà risolvere il contratto senza preavviso, qualora la risoluzione da parte dello stesso sia necessaria per l'osservanza di norme giuridiche nazionali o internazionali.

11.3 In caso di risoluzione ai sensi del punto 11.2, si esclude al committente la possibilità di avanzare una richiesta di risarcimento dei danni o di esercitare altri diritti in conseguenza alla risoluzione.

11.4 Qualora il committente dovesse trasferire a terzi la merce fornita dal fornitore, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero, dovrà osservare le disposizioni applicabili del diritto nazionale e internazionale in materia di controllo delle esportazioni.

12. Diritto applicabile, foro competente, clausola salvatoria

12.1 Il rapporto contrattuale tra il fornitore e il committente è disciplinato esclusivamente dal diritto del paese in cui il fornitore ha la propria sede. Si escludono le disposizioni della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).

12.2 Foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra il fornitore e il committente, anche per le pretese originate da cambiali o assegni, è il tribunale competente per la sede centrale del fornitore. Tuttavia, il fornitore potrà, a propria discrezione, citare in giudizio il committente anche presso il rispettivo foro generale.

12.3 Ad essere giuridicamente vincolante per il rapporto contrattuale è il solo testo tedesco delle presenti Condizioni di fornitura e vendita.

12.4 Qualora una o più disposizioni, o parti di esse, delle presenti Condizioni di fornitura e vendita dovessero essere o diventare inefficaci per qualsiasi ragione, le restanti disposizioni manterranno la propria validità. Il committente e il fornitore si impegnano a sostituire le disposizioni ovvero le parti inefficaci con norme giuridicamente lecite, che dal punto di vista economico meglio corrispondono alla norma originaria. Lo stesso vale per le lacune non intenzionali.

31.05.2021


BENNINGHOVEN Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH Condizioni generali di acquisto

BENNINGHOVEN Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH Condizioni generali di acquisto (PDF)

I. Condizioni di contratto generali facenti fede

I contratti tra BENNINGHOVEN, Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH (committente) e i suoi fornitori vengono stipulati esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni generali di contratto di BENNINGHOVEN, Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH. Tutti i contratti, le modifiche e gli accordi accessori hanno validità solo se messi per iscritto. Sin d’ora ci si oppone espressamente a qualsiasi eventuale rinvio del fornitore alle proprie CGC. Le nostre Condizioni di acquisto trovano applicazione anche nel caso in cui, pur essendo a conoscenza di condizioni del fornitore contrarie o divergenti dalle nostre, accettiamo o paghiamo le consegne di prodotti e prestazioni del fornitore. Le nostre Condizioni di acquisto disciplinano anche tutte le forniture e prestazioni future del fornitore fino all’entrata in vigore delle nostre nuove Condizioni di acquisto.

II. Ordine

1. I contratti di fornitura (ordini e accettazione) e le consegne a scalare nonché le relative modifiche e integrazioni necessitano della forma scritta. Ordini e consegne a scalare possono avvenire anche mediante trasmissione remota di dati.

2. Se il fornitore non accetta l’ordine entro tre settimane dalla ricezione, il committente avrà il diritto di annullarlo. Le consegne a scalare diventano vincolanti al più tardi quando il fornitore non vi si oppone entro due settimane dalla ricezione.

3. Entro i limiti del possibile per il fornitore, il committente può richiedere modifiche dell’oggetto della fornitura in termini di costruzione ed esecuzione. Le ripercussioni, in particolare per quanto concerne i maggiori e minori costi nonché i termini di consegna, vanno adeguatamente regolamentate di comune accordo.

4. I preventivi di spesa o le offerte di qualsiasi tipo sono vincolanti e gratuite.

III. Pagamento

1. In caso di consegne anticipate l’esigibilità del pagamento è legata alla data di consegna concordata.

2. In caso di consegna affetta da vizi, il committente è autorizzato a trattenere il pagamento in proporzione al valore, fino a quando la consegna non sia eseguita nella maniera corretta.

3. Senza il previo consenso del committente, che non può essere rifiutato senza motivo, il fornitore non è autorizzato a cedergli i suoi crediti o a consentire a terzi di riscuoterli. In presenza di una riserva di proprietà prorogata, il consenso è da considerarsi impartito.

4. Eventuali variazioni di prezzo necessitano del consenso del committente.

5. I Il committente effettua il pagamento, salvo altrimenti indicato, 14 giorni dopo il ricevimento della merce e della fattura, con lo sconto del 3% oppure, al netto e senza sconti, 30 giorni dopo il ricevimento della merce e della fattura.

6. In assenza di accordi specifici, i prezzi si intendono DDP secondo gli Incoterms 2000 e sono comprensivi dei costi di imballaggio, IVA esclusa. Il rischio materiale è in capo al fornitore fino al momento dell’accettazione della merce da parte nostra o di un nostro incaricato nel luogo in cui la merce deve essere consegnata in base all’ordine.

IV. Denunce di vizi

Il committente è tenuto a informare tempestivamente per iscritto il fornitore di eventuali difetti della fornitura, non appena essi vengano riscontrati nell’ambito del regolare svolgimento dell’attività. In tal senso il fornitore rinuncia a sollevare l’eccezione di un ritardo nella denuncia dei vizi.

V. Riservatezza

1. Tutte le informazioni commerciali o tecniche rese accessibili da parte nostra (compresi i dati che possano essere desunti da oggetti consegnati, documenti o software e altre conoscenze o esperienze) devono essere mantenute confidenziali nei confronti di terzi salvo che si possa dimostrare fossero già di pubblico dominio, e potranno essere rese disponibili presso la sede del fornitore solo alle persone strettamente necessarie per il loro utilizzo ai fini della consegna a noi. Anche tali persone sono obbligate alla confidenzialità. Le informazioni rimangono di nostra esclusiva proprietà e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne a noi destinate – senza il nostro previo consenso scritto. A nostra richiesta, tutte le informazioni da noi comunicate (incluse copie e registrazioni, se del caso) nonché gli oggetti concessi in prestito dovranno essere immediatamente e completamente a noi restituiti o distrutti. Ci riserviamo tutti i diritti relativi a tali informazioni (inclusi i diritti d’autore e i diritti di privativa industriale e intellettuale, come brevetti, modelli d’utilità). Qualora tali informazioni ci siano state fornite da terzi, la riserva si applica anche nei confronti di detti terzi.

2. I prodotti realizzati sulla base di documentazione da noi predisposta, come disegni, modelli, stampi e simili, o di nostre informazioni confidenziali con nostri strumenti o strumenti modellati sugli stessi, non potranno essere utilizzati dal fornitore stesso né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche ai nostri ordini di stampa.

3. I subfornitori devono impegnarsi a osservare tali norme.

4. Le parti contraenti possono pubblicizzare la loro relazione commerciale solo previo consenso scritto.

VI. Tempi e termini di consegna

I tempi e i termini di consegna concordati sono vincolanti. Per il rispetto dei tempi o dei termini di consegna fa fede il ricevimento della merce, inclusi tutti i documenti necessari, da parte del committente. Nel caso in cui non sia stata concordata una consegna “franco fabbrica” il fornitore renderà tempestivamente disponibile la merce tenendo conto del tempo usuale per la spedizione.

Il fornitore è eventualmente obbligato a dimostrare l’avvenuta fornitura.

Il committente si riserva di rispedire al mittente la merce consegnata troppo in anticipo. I maggiori costi da ciò derivanti sono a carico del fornitore.

VII. Ritardo della consegna

1. Il fornitore è obbligato nei confronti del committente a risarcire il danno arrecato dal ritardo.

2. L’ammontare del risarcimento dipende dal ritardo della consegna. Salvo altrimenti concordato, esso è pari all’1% del valore dell’ordine per ogni settimana iniziata.

3. Il committente si riserva di provare un danno maggiore.

4. L’accettazione incondizionata di una fornitura o prestazione tardiva non comporta alcuna rinuncia alle richieste di risarcimento dei danni spettantici a fronte di detta fornitura o prestazione tardiva.

VIII. Forza maggiore

Forza maggiore, controversie sindacali, sommosse, azioni governative e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi esonerano le parti contraenti dalle loro obbligazioni per un periodo di tempo equivalente alla durata dell’impedimento e per la portata del loro effetto. Ciò vale anche nel caso in cui tali eventi intervengano in un momento in cui la parte contraente interessata è in mora. Le parti contraenti sono tenute, nei limiti del ragionevole, a fornire tempestivamente le informazioni necessarie e ad adeguare i propri obblighi alle mutate circostanze, in buona fede.

Se necessario, il fornitore è tenuto a dimostrare gli effetti della forza maggiore sull’ordine.

IX. Qualità e documentazione

1. Per la propria fornitura, il fornitore è tenuto a rispettare le regole della tecnica riconosciute, le norme di sicurezza, le norme antinfortunistiche e quelle in materia di sicurezza sul lavoro, le norme in materia di medicina del lavoro, le specifiche concordate e le disposizioni sulla tutela del consumatore. La dichiarazione CE di conformità va allegata alla fornitura in ogni sua parte, se previsto dal diritto vigente (attualmente, le direttive CE). Ogni fornitore è tenuto a esibire la China Compulsory Certification (certificazione CCC) alla prima consegna per ciascun nuovo articolo introdotto nell’assortimento, se previsto dal diritto vigente (attualmente: China National Regulatory Commission for Certification and Accreditation – CNCA –). Vanno comunicate tutte le norme di sicurezza necessarie. Eventuali modifiche dell’oggetto della fornitura necessitano del previo consenso scritto del committente.

2. Se la tipologia e la portata dei controlli nonché gli strumenti e metodi a tal fine utilizzati non sono stati concordati in modo fisso tra il fornitore e il committente, il committente, su richiesta del fornitore, è disposto a discutere assieme a quest’ultimo, nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e possibilità, dei controlli al fine di determinare lo stato necessario della tecnica di controllo.

3. Nella documentazione tecnica, il fornitore deve altresì trascrivere in appositi registri quando, come e a opera di chi gli oggetti della fornitura sono stati controllati per verificarne le caratteristiche critiche e quali sono i risultati dei test di qualità richiesti. La documentazione relativa ai controlli deve essere conservata per dieci anni e, se necessario, va esibita al committente. Conformemente alle disposizioni di legge, il fornitore deve obbligare anche i subfornitori a rispettare tali norme.

4. Qualora le autorità, ai fini del controllo di determinati requisiti, chiedano di poter prendere visione del processo produttivo e della documentazione di controllo del committente, il fornitore si dichiara disposto, su richiesta del committente, a concedere loro nella sua azienda gli stessi diritti, fornendo ogni ragionevole supporto.

5. Il fornitore deve adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza nella catena di fornitura, nella produzione, nello stoccaggio, nelle operazioni di carico e nel trasporto. Vi rientrano in particolare la messa in sicurezza dei locali aziendali, la protezione della merce da accesso non autorizzato e l’impiego di personale sicuro.

6. Il fornitore deve rispettare il Codice di condotta dei fornitori di John Deere che si trova all'indirizzo: www.deere.com/suppliercode .

X. Garanzia

1. L’accettazione dei beni è soggetta a ispezione al fine di verificarne l’assenza di vizi, oltre che in particolare l’esattezza, la completezza e l’idoneità.

2. Salvo diversamente disciplinato nel prosieguo, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di vizi materiali e giuridici.

3. Spetta sostanzialmente al committente il diritto di scegliere il tipo di adempimento successivo. Fatta salva l’applicazione dell’art. 439, comma 3 BGB il fornitore ha la facoltà di rifiutare il tipo di adempimento successivo da noi scelto.

4. Ove il fornitore non proceda subito a ovviare ai difetti dopo una nostra richiesta in tal senso, in caso di urgenza, in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, siamo autorizzati a procedere direttamente o tramite terzi a spese del fornitore. Le pretese per difetti materiali si prescrivono allo scadere di 24 mesi dalla messa in funzione o dal montaggio dei ricambi, al più tardi dopo 30 mesi dalla consegna al committente, salvo che la cosa sia stata impiegata in un’opera edile corrispondentemente all’uso abituale e ne abbia causato i vizi.

5. In caso di vizi giuridici il fornitore ci manleva altresì da eventuali pretese di terzi. Per quanto concerne i vizi giuridici vale una prescrizione di 10 anni.

6. Per parti della fornitura ricondizionate o riparate entro il termine di prescrizione delle nostre pretese per vizi, il termine di prescrizione comincerà a decorrere dal momento in cui il fornitore abbia completamente soddisfatto le nostre pretese di adempimento successivo.

7. Saranno a carico del fornitore i costi da noi sostenuti a seguito della fornitura affetta da vizi dell’oggetto contrattuale, con particolare riguardo ai costi di trasporto, viaggio, materiale o ai costi per un’ispezione iniziale in misura superiore alla portata usuale.

8. Ci riserviamo un’azione di rivalsa nei confronti del fornitore in caso di un nostro ritiro di prodotti da noi fabbricati e/o venduti, derivante dalla difettosità dell’oggetto contrattuale fornito dal fornitore, di una riduzione del prezzo d’acquisto praticataci per questo motivo, o di un qualsiasi altro disagio da ciò arrecatoci. Per i nostri diritti in caso di vizi non è necessaria la fissazione di un termine altrimenti necessario.

9. Siamo autorizzati a richiedere al fornitore un rimborso delle spese che abbiamo dovuto sostenere nel rapporto con il nostro cliente, avendo questi avanzato nei nostri confronti una pretesa di risarcimento delle spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, con particolare riferimento ai costi di trasporto, viaggio, lavoro, materiale, dazi di importazione ed esportazione.

10. Fatto salvo il punto X. 4, nei casi di cui ai punti X. 8 e X. 9 la prescrizione interviene non prima di 2 mesi dopo il momento in cui abbiamo soddisfatto le pretese rivolteci dal nostro cliente, al più tardi però 5 anni dopo la consegna da parte del fornitore.

11. Se un vizio materiale viene riscontrato entro 6 mesi dal trasferimento del rischio, si parte del presupposto che il vizio fosse già stato presente al momento del trasferimento del rischio, salvo che tale ipotesi non sia compatibile con il tipo di cosa o di vizio.

12. In caso di invio di campioni, le caratteristiche del campione sono da intendersi promesse. La merce fornita deve essere conforme al campione. In caso di produzioni speciali che interessano l’oggetto della fornitura, ad es. se esso viene realizzato sulla base di disegni, questi hanno priorità sui campioni.

13. Il fornitore mantiene attivo un controllo qualità conforme allo stato della tecnica e idoneo per tipologia e portata, fornendone prova su richiesta. Egli si impegna a soddisfare appieno i requisiti qualitativi specificati nel contratto di fornitura relativi agli oggetti della fornitura, ai metodi di produzione e all’adduzione di prove.

14. Qualora il committente, sulla base di responsabilità indipendente da colpa nei confronti di terzi, venga chiamato a rispondere secondo diritto estero non derogabile, il fornitore subentra nei confronti del committente come se rispondesse lui stesso direttamente.

XI. Responsabilità da prodotto difettoso e richiamo

1. Il fornitore si impegna a stipulare una polizza assicurativa RC per rischi derivanti dall’ esercizio e da prodotto difettoso con un massimale sufficiente, in base a cui sussista una copertura assicurativa anche nel caso in cui le misure di eliminazione dei vizi si riferiscano a parti, accessori o dispositivi di veicoli che si muovono su gomma, rotaia o acqua, a condizione che, al momento della consegna da parte del fornitore o di terzi da lui incaricato, questi prodotti fossero evidentemente destinati alla costruzione o al montaggio in detti veicoli. Vengono fatte salve eventuali ulteriori pretese di risarcimento danni spettanti al committente.

2. Nell’ipotesi in cui veniamo chiamati a rispondere di una violazione di norme di sicurezza governative oppure sulla base di norme o leggi nazionali o internazionali in materia di responsabilità da prodotto difettoso, il fornitore è obbligato a manlevarci da simili pretese, se e a condizione che il danno sia stato causato da un difetto dell’oggetto contrattuale fornito dal fornitore. Nei casi di responsabilità indipendente da colpa ciò vale, tuttavia, solo nel caso in cui al fornitore sia imputabile una colpa. Se la causa del danno rientra nell’ambito di responsabilità del fornitore, su questi incombe l’onere della prova. Nei summenzionati casi il fornitore si accolla tutti i costi e oneri, inclusi i costi di un’eventuale azione giudiziale o di una campagna di richiamo che il committente possa avviare, previa competente disamina. Ciò vale anche nel caso in cui il committente sia obbligato dalle autorità a una simile campagna di richiamo o un terzo effettui la campagna di richiamo per conto del committente. Per il resto trovano applicazione le disposizioni di legge.

XII. Esecuzione dei lavori

Le persone che in esecuzione del contratto eseguano lavori nello stabilimento, devonoosservare le disposizioni del relativo regolamento aziendale. È esclusa la responsabilità per incidenti che si verifichino nello stabilimento a danno di dette persone, a condizione che questi non siano stati causati da una violazione di un obbligo imputabile a dolo o colpa grave dei nostri rappresentanti legali o del nostro personale ausiliario.

XIII. Fornitura di materiali

Materiali, componenti, contenitori e imballaggi speciali forniti dal committente rimangono di nostra proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. La lavorazione dei materiali e l’assemblaggio dei componenti vengono eseguiti per nostro conto. Sussiste accordo sul fatto che, nel rapporto del valore della merce fornita rispetto al valore del prodotto completo, siamo comproprietari dei prodotti realizzati mediante utilizzo dei nostri materiali e componenti, che vengono custoditi dal fornitore per nostro conto.

XIV. Diritti connessi

1. Il fornitore risponde delle pretese derivanti dalla violazione dei diritti di privativa industriale e intellettuale (diritti connessi) in caso di utilizzo degli oggetti della fornitura in conformità al contratto.

2. Egli manleva il committente e i suoi clienti da ogni pretesa derivante dall’utilizzo di tali diritti connessi.

3. Le parti contraenti si impegnano a darsi tempestiva notizia di rischi di violazione di cui siano venute a conoscenza e a contrastare di comune accordo le asserite pretese.

4. Su richiesta del committente, il fornitore comunicherà l’utilizzo dei diritti di privativa industriale e intellettuale, pubblicati e non, propri e concessi in licenza, relativi all’oggetto della fornitura.

5. Per quanto riguarda i software facenti parte della fornitura del prodotto, ivi inclusa la relativa documentazione, oltre al diritto d’uso nella misura consentita dalla legge (artt. 69a e segg. UrhG) abbiamo anche il diritto d’uso con le caratteristiche prestazionali concordate e nella misura necessaria per l’utilizzo del prodotto in conformità al contratto. A tale riguardo possono anche essere prodotte delle copie. Siamo altresì autorizzati a generare una copia di backup senza espresso accordo.

XV. Utilizzo dei mezzi di produzione e dati confidenziali del committente

Modelli, matrici, dime, campioni, strumenti e altri mezzi di produzione, come pure dati confidenziali che il committente metta a disposizione del fornitore o da questi pagati a prezzo pieno, possono essere utilizzati per forniture a terzi solo previo consenso scritto del committente.

XVI. Legge generale tedesca sulla parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)

Il fornitore dichiara che tutti i suoi dipendenti che entrino o possano entrare in contatto con dipendenti del committente nell’ambito dell’adempimento di obbligazioni contrattuali esistenti e future nei confronti del committente, sono obbligati al rispetto delle disposizioni della legge generale tedesca sulla parità di trattamento. In particolare, i dipendenti del fornitore sono a conoscenza del fatto è vietata qualsiasi discriminazione o molestia, anche sessuale, nei confronti di dipendenti del committente per motivi di razza, origine etnica, sesso, religione, convinzioni personali, età, handicap od orientamento sessuale. Nel caso in cui i dipendenti del fornitore dovessero comunque commettere una violazione delle disposizioni della menzionata legge nei confronti di dipendenti del committente e pertanto chiamino il committente a rispondere del risarcimento del danno materiale o immateriale, il fornitore è obbligato a manlevare il committente nel rapporto interno da ogni pretesa di risarcimento danni, ivi incluse le spese di un’azione legale.

XVII. Disposizioni generali

1. Qualora una parte contraente sospenda i propri pagamenti o presenti istanza per procedura di insolvenza relativamente al proprio patrimonio o di concordato giudiziale o stragiudiziale, l’altra parte è autorizzata a recedere dal contratto per la parte inadempiuta.

2. La sopravvenuta invalidità di una qualsivoglia clausola di queste Condizioni o di altri accordi presi non comprometterà la validità del contratto nella sua interezza. Le parti contraenti sono obbligate a sostituire la disposizione inefficace con una che le si avvicini economicamente il più possibile.

3. Ai rapporti contrattuali si applica esclusivamente il diritto tedesco, a eccezione delle norme di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite su contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

4. Luogo di adempimento è la sede del committente. Per la fornitura possono essere presi accordi in lieve deroga.

5. Foro competente per tutte le controversie direttamente o indirettamente derivanti dai rapporti contrattuali basati sulle presenti Condizioni di acquisto è il tribunale giurisdizionalmente competente per la sede principale del committente. Siamo altresì autorizzati a citare in giudizio il fornitore, a nostra discrezione, dinanzi al tribunale della sua sede o di una sua filiale o dinanzi al tribunale del luogo di adempimento.

11 gennaio 2023


Condizioni generali di locazione di BENNINGHOVEN Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH

1. Ambito di applicazione

1.1 Tutte le offerte relative alla locazione di oggetti sono disciplinate esclusivamente dalle presenti Condizioni generali di locazione. Eventuali condizioni contrarie o divergenti del locatario non vengono riconosciute. Ciò vale anche nel caso in cui il locatore, pur a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti del locatario, consegni l’oggetto della locazione a quest’ultimo senza riserve. Ogni eventuale deroga alle presenti Condizioni di locazione sarà efficace solo se confermata per iscritto dal locatore.

1.2 Le presenti Condizioni generali di locazione si applicano, senza ulteriore accordo specifico, anche a tutti gli analoghi rapporti commerciali futuri con lo stesso locatario.

1.3 Le forniture connesse a un montaggio in loco sono disciplinate anche dalle Condizioni generali di riparazione e montaggio del locatore.

2. Offerta e stipula del contratto

2.1 Le offerte del locatore non rivestono carattere impegnativo, salvo altrimenti espressamente indicato. I preventivi di spesa non sono vincolanti. Le prime offerte o i preventivi di spesa, salvo altrimenti concordati, vengono forniti gratuitamente. Il locatore si riserva, per ulteriori offerte o preventivi di spesa nonché per lavori di progettazione, di conteggiare un congruo compenso nel caso in cui non si pervenga a un contratto di locazione.

2.2 Un contratto di locazione si intende perfezionato solo dopo la conferma scritta del locatore. Anche modifiche, integrazioni o accordi accessori devono essere confermati per iscritto dal locatore.

2.3 I documenti formanti parte dell’offerta, come immagini, disegni o specifiche di peso e misura, hanno mero carattere indicativo, salvo che siano stati espressamente indicati come vincolanti.

2.4 Il locatore si riserva tutti i diritti di proprietà e i diritti di autore relativi a immagini, disegni, preventivi di spesa, calcoli e altra documentazione. Questi non potranno essere resi accessibili a terzi senza il previo espresso consenso scritto del locatore e dovranno essere restituiti immediatamente a quest’ultimo,

(i) nel caso in cui non venga perfezionato alcun contratto di locazione, oppure

(ii) sia stata data completa esecuzione al contratto di locazione.

2.5 Nel caso in cui il locatore conceda in prestito l’oggetto della locazione (ad es. dispositivo a scopo dimostrativo o sostitutivo) si applicano corrispondentemente le clausole del presente contratto di locazione.

3. Periodo della locazione

3.1 Salvo altrimenti concordato, la locazione ha inizio con la consegna al locatario (cfr. punto 8.1). A condizione che le parti contraenti non abbiano pattuito una fine precisa, locatario e locatore sono tenuti a concordare un periodo di base, che si calcola in giorni, settimane o mesi e il cui inizio coincide con la consegna o con il momento convenuto. Fatti salvi eventuali diversi accordi, il periodo di base è pari a un mese.

3.2 Nel caso in cui, al termine del periodo di base, l’oggetto della locazione non sia stato restituito al locatore, il contratto di locazione si rinnova automaticamente di una durata corrispondente al periodo di base, salvo che il contratto non venga disdetto tempestivamente entro la scadenza del periodo di base o di altri periodi di locazione successivamente rinnovati. La disdetta è tempestiva se perviene al locatore, nel caso in cui il periodo di base sia calcolato in giorni, tre giorni, nel caso in cui il periodo di base sia calcolato in settimane, una settimana e nel caso in cui il periodo di base sia calcolato in mesi, un mese prima della scadenza del periodo di base.

3.3 La disdetta deve essere data per iscritto, senza specificarne i motivi.

3.4 Al termine del rapporto di locazione, il locatario è tenuto a restituire l’oggetto della locazione in buono stato, vale a dire, in particolare, pulito e completo. Esso deve essere restituito completo, vale a dire, comprensivo di tutti gli oggetti consegnati e gli arredi, pulito e senza danni.

3.5 Sono a carico del locatario eventuali difetti e danni arrecati all’oggetto della locazione che esulino dalla normale usura e/o che siano stati causati da uso improprio.

3.6 Qualora il locatario continui a utilizzare l’oggetto della locazione dopo la risoluzione del contratto mediante disdetta, il rapporto di locazione non è da intendersi rinnovato. Non trova applicazione un rinnovo tacito del rapporto di locazione. Qualora il locatario non restituisca l’oggetto della locazione al termine del rapporto di locazione, per il periodo della ritenzione il locatore può esigere a titolo di risarcimento il canone concordato o, in mancanza, un canone in linea con i prezzi di mercato in zona. Il locatario rinuncia sin d’ora, per qualsivoglia motivo, a un diritto di ritenzione.

3.7 Il tardivo pagamento da parte del locatario comporta l’applicazione di interessi moratori da parte del locatore. Il tasso di interesse moratorio è pari, per l’anno, al tasso base maggiorato di otto punti percentuali. Al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, il tasso base varia dei punti percentuali di cui la grandezza di riferimento è aumentata o diminuita dall’ultima variazione del tasso base. La grandezza di riferimento è il tasso di interesse dell’ultima operazione di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea precedente il primo giorno civile del semestre interessato. Il locatore potrà chiedere il risarcimento del maggior danno subito, documentandolo. Il locatario ha tuttavia il diritto di dimostrare che dal ritardo di pagamento sia derivato un danno minore.

3.8 Circostanze inficianti la solvibilità creditizia del locatario di cui il locatore venga a conoscenza hanno come conseguenza il pagamento immediato di tutti i crediti dovuti. In tal caso, il locatore può esigere un pagamento anticipato o il versamento di garanzie.

4. Canoni di locazione e relativo pagamento

4.1 Il canone di locazione viene calcolato in base al periodo di base convenuto (punto 3.1) in giorni, settimane o mesi. Il calcolo del canone di locazione si basa sul normale orario di lavoro mensile, vale a dire massimo 8 ore di impiego al giorno. Qualora, su questa base, il periodo di impiego calcolato dovesse essere superato presumibilmente o effettivamente di più del 5%, il locatore potrà adeguare il canone in base al periodo di impiego atteso o effettivo. Il locatario è tenuto a informare tempestivamente il locatore del maggiore utilizzo atteso o effettivo dell’oggetto della locazione.

4.2 Il canone di locazione si intende IVA di legge esclusa. Le parti contraenti intendono evitare inutili esborsi e violazioni delle normative fiscali e doganali. Pertanto, il locatario è obbligato, se necessario, a mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie. In ogni caso deve essere garantito che il locatore riceva l’intero canone di locazione senza deduzioni. Imposte, tributi o dazi sono a carico del locatario.

4.3 Nel canone di locazione non è inclusa l’usura delle parti soggette a usura. Il locatore è autorizzato a conteggiare al locatario i costi dell’usura in base all’utilizzo.

Come base di calcolo dei costi per l’usura delle parti soggette a usura si prendono i dati riportati nelle liste di controllo dello stato o in verbali analoghi. I costi vengono conteggiati in percentuale in funzione del prezzo di vendita effettivo delle parti soggette a usura, più le ore di lavoro eventualmente impiegate. Eventuali costi legati al funzionamento e alla riparazione dell’oggetto della locazione durante il periodo di locazione sono a carico del locatario.

4.4 Il locatore emette fatture per il canone di locazione. Il locatore è autorizzato a emettere fatture parziali durante il periodo di base. In caso di un periodo di locazione misurato in giorni o settimane, il locatore è autorizzato alla fatturazione a intervalli settimanali. Se il periodo di base è misurato in intervalli settimanali o mensili, il locatore può emettere una fattura parziale a intervalli mensili. L’ammontare delle fatture parziali è commisurato al periodo di riferimento.

4.5 Il locatore è autorizzato a richiedere pagamenti in acconto. Se il locatore esige un anticipo prima della consegna dell’oggetto della locazione per il periodo di base, può rifiutarsi di restituire l’oggetto della locazione finché non percepisce detto pagamento.

4.6 Il canone di locazione è esigibile al più tardi 8 giorni dopo la data della fattura, senza deduzioni.

4.7 Il locatario ha diritto alla compensazione, trattenuta o riduzione del canone di locazione, qualora le sue contropretese risultino esecutive ai termini di legge o non contestabili dal locatore. Lo stesso vale anche nel caso in cui si facciano valere pretese di garanzia.

4.8 Il locatario si fa carico di eventuali diritti, importi e altri tributi che siano stati riscossi per la durata del contratto sulla base della locazione, del possesso o dell’uso. Ciò vale anche per ispezioni disposte dalle autorità. Qualora in questi casi il locatore dovesse essere chiamato a rispondere o a esporsi, il locatario è obbligato a rimborsare al locatore i costi.

4.9 Ritardi nella consegna dell’oggetto della locazione dovuti a forza maggiore e a eventi che ostacolano in misura sostanziale o rendono impossibile al locatore la consegna, come ad es. guerra, attacchi terroristici, restrizioni all’importazione e all’esportazione, sciopero, serrata o disposizioni delle autorità, anche se riguardano i fornitori o subfornitori del locatore, autorizzano il locatario alla risoluzione del contratto di locazione, salvo altrimenti concordato. Il locatore comunicherà tempestivamente al locatario, nei limiti delle sue possibilità, l’inizio, la fine e la durata prevista delle circostanze di cui sopra.

4.10 Il locatore non è in mora se, nel rispetto del momento di consegna pattuito e per il periodo fino alla consegna dell’effettivo oggetto della fornitura, provvede a mettere a disposizione del locatario un oggetto sostitutivo che soddisfi sostanzialmente i requisiti tecnico-funzionali del locatario, assumendosi tutti i costi connessi alla messa a disposizione dell’oggetto sostitutivo.

4.11 Se il locatore è in mora e da questa circostanza al locatario deriva un danno, questi ha il diritto di esigere un risarcimento forfettario, pari, per ogni settimana piena di ritardo, allo 0,5%, ma nel complesso non superiore al 5% del valore della parte della prestazione complessiva che, a seguito del ritardo, non è stato possibile utilizzare a tempo debito oppure in conformità al contratto. Rimangono escluse ulteriori richieste di risarcimento del danno dovuto a mora.

5. Obblighi del locatario

5.1 Il locatario è obbligato

  • a proteggere in ogni modo l’oggetto della locazione da sollecitazione eccessiva e a garantirne il regolare utilizzo, in particolare da parte da personale specializzato e qualificato;
  • a provvedere alla manutenzione e alla cura dell’oggetto della locazione a proprie spese, a intervalli regolari, presso il locatore o da parte di un terzo incaricato da quest’ultimo;
  • a seguire le norme del locatore e/o del produttore dell’oggetto della locazione in materia di manutenzione, cura e uso;
  • a effettuare a intervalli regolari secondo le prescrizioni standard (ad es. in un libretto di manutenzione) delle ispezioni presso il locatore o un terzo da questi incaricato, a proprie spese;
  • a far eseguire al locatore o a un terzo da lui incaricato, a regola d’arte e a proprie spese, tutti i lavori di riparazione necessari per il mantenimento dell’oggetto della locazione durante il periodo di locazione, utilizzando ricambi originali – questa norma si applica corrispondentemente alle parti di usura – nonché
  • a osservare e soddisfare tutte le norme amministrative e giuridiche connesse al possesso, all’uso o al mantenimento dell’oggetto della locazione.

Il locatario manleva il locatore da eventuali pretese di terzi risultanti dalla mancata osservanza, imputabile a colpa, di questi obblighi.

5.2 Su richiesta, il locatario deve concedere al locatore o al suo incaricato accesso all’oggetto della locazione, in qualsiasi momento e previo accordo, durante i normali orari di apertura, per verificare l’uso e lo funzionalità dell’oggetto della locazione. Ciascuna parte sostiene i costi a ciò direttamente o indirettamente connessi.

6. Sublocazione

6.1 Solo con il previo consenso scritto del locatore, il locatario è autorizzato a sublocare l’oggetto della locazione a un terzo, a cedere i diritti derivanti dal presente contratto o a concedere diritti di qualsiasi tipo relativi all’oggetto della locazione.

6.2 Il locatario è tenuto a rappresentare la colpa di un terzo al quale abbia concesso in uso l’oggetto della locazione come propria ovvero a farla valere contro di sé.

6.3 Al sublocatore viene precisato che può acquistare l’oggetto della locazione solo con il consenso del proprietario (locatore). Sottoscrivendo il contratto di sublocazione, il sublocatario deve confermare per iscritto al locatore di essere a conoscenza dei rapporti di proprietà e della necessità del consenso da parte del locatore nel caso in cui abbia intenzione di acquistare l’oggetto della locazione. La cessazione del rapporto di sublocazione deve essere notificata tempestivamente al locatore dal locatario.

7. Pignoramento dell’oggetto della locazione e simili

7.1 In caso di disposizioni dall’alto, sequestri e simili, a prescindere dal fatto che questi avvengano su iniziativa di un’autorità o di un privato, il locatore è tenuto a specificare oralmente e per iscritto i rapporti di proprietà oltre che a informare tempestivamente il locatore di un tanto, consegnando tutta la documentazione necessaria.

7.2 Il locatario deve informare tempestivamente il locatore nel caso in cui venga presentata istanza di asta giudiziaria o di amministrazione giudiziaria dei terreni su cui insiste l’oggetto della locazione.

7.3 Il locatario assume i costi di tutte le misure volte all’eliminazione di simili interventi.

8. Trasferimento del rischio

8.1 La consegna avviene il giorno contrattualmente pattuito oppure il giorno della consegna effettiva, a seconda dell’evento che si verifica prima. Alla consegna del macchinario viene compilata una lista di controllo dello stato o un verbale di consegna per rilevare lo stato del macchinario. Il locatario si impegna a cooperare alla compilazione nell’ambito della consegna. A tale scopo, alla consegna sarà presente il locatario, un collaborazione da lui incaricato o un terzo. In caso contrario, il macchinario è da intendersi consegnato come verbalizzato dal locatore.

8.2 Il rischio del perimento e del deterioramento dell’oggetto della locazione si trasferisce al locatario con la consegna dell’oggetto della locazione. Equivale a consegna se il locatore si trova in mora di accettazione ai sensi dell’art 293 BGB.

Luogo della consegna (luogo di adempimento) è sempre lo stabilimento del locatore, indipendentemente dal fatto che l’oggetto della locazione venga spedito dal locatore, portato dal locatore o da un terzo da lui incaricato nello stabilimento del locatario o nel luogo di impiego di quest’ultimo oppure venga ritirato dal locatario stesso o da un terzo da lui incaricato.

Equivale allo stabilimento del locatore se l’oggetto della locazione si trova prima dell’inizio della locazione o del trasferimento a un altro luogo (ad es. nello stabilimento o luogo di utilizzo di un sublocatario o del produttore) e da lì viene spedito o consegnato dal locatore o da un’impresa associata o da un terzo da loro incaricato al locatario per l’utilizzo oppure il locatario o un terzo da lui incaricato ritira l’oggetto della locazione in un altro luogo.

8.3 Sono a carico del locatario i lavori di messa in funzione e di mantenimento dovuti al verificarsi di danni dopo il trasferimento del rischio al locatario. Ciò vale anche in caso di furto o altra perdita nonché perimento e deterioramento considerevole che non faccia apparire conveniente un intervento di riparazione . In tal caso il locatario deve versare al locatore un indennizzo nell’ammontare del valore attuale dell’oggetto della locazione andato perduto.

8.4 Il trasferimento del rischio del locatario cessa non appena l’oggetto della locazione viene restituito nello stabilimento del locatore in occasione di o in esito alla risoluzione del presente contratto (giorno dell’effettiva restituzione).

Anche per quanto concerne la riconsegna, il luogo della consegna è sempre lo stabilimento del locatore, indipendentemente dal fatto che l’oggetto della locazione venga spedito dal locatario, portato dal locatario o da un terzo da lui incaricato nello stabilimento del locatore o venga ritirato dal locatore stesso o da un terzo da lui incaricato.

Equivale allo stabilimento del locatore se il locatario, su precedente istruzione del locatore, spedisce o trasferisce l’oggetto della locazione in un altro luogo (ad es. il luogo di utilizzo di un locatario subentrante o di un acquirente) o se l’oggetto viene ritirato dal locatore o da un terzo incaricato presso il locatario e portato in un luogo diverso dallo stabilimento.

8.5 Qualora la spedizione ritardi o non venga effettuata a causa di circostanze non imputabili al locatore, il rischio viene trasferito al locatario dal giorno della segnalazione di disponibilità alla pronta consegna o alla presa in consegna.

8.6 Qualora il locatario incorra nella mora di presa in consegna o violi altri obblighi di cooperazione, il locatore ha il diritto di esigere il risarcimento del danno derivatogli, comprensivo di eventuali oneri aggiuntivi, in particolare quelli connessi alla ritardata presa in consegna.

9. Responsabilità del locatario

9.1 Il locatario risponde del rischio di esercizio derivante dall’oggetto della locazione.

9.2 A condizione che terzi avanzino pretese di risarcimento danni nei confronti del locatore o di un’impresa associata per lesioni o danni materiali, a prescindere dal fondamento giuridico, dovuti al rischio di esercizio derivanti dalla cosa locata, il locatario manleva il locatore nel rapporto interno da ogni pretesa e costo.

9.3 Qualora dovesse verificarsi un sinistro, indipendentemente da quale esso sia, il locatario è obbligato a fornire tempestiva notizia al locatore riguardo all’origine, alla portata e alle persone coinvolte e a mettergli a disposizione tutte le informazioni necessarie.

10. Responsabilità per vizi e risarcimento danni del locatore

Per tutte le pretese di risarcimento danni non disciplinate dal presente contratto – indipendentemente dal loro fondamento giuridico – in particolare risarcimento di danni non causati all’oggetto della locazione, il locatore risponde solo

  • in caso di dolo,
  • in caso di colpa grave dell’organo o del dirigente del locatore,
  • in caso di lesione colposa alla vita, all’integrità fisica e alla salute,
  • in caso di vizi che il locatore abbia taciuto in mala fede o la cui assenza egli abbia garantito nell’ambito di una promessa di garanzia a parte,
  • in caso di vizi dell’oggetto della locazione, a condizione che secondo la legge tedesca in materia di responsabilità da prodotto difettoso (Produkthaftungsgesetz) si risponda per lesioni e danni materiali a oggetti utilizzati da privati.

In presenza di violazione colposa di obblighi fondamentali del contratto, il locatore risponde anche in caso di colpa grave di personale non dirigente e in caso di colpa lieve, in quest’ultimo caso, limitatamente al danno tipico, ragionevolmente prevedibile.

Inoltre sono escluse ulteriori pretese, in particolare la responsabilità per danni conseguenti causati da vizi

11 Assicurazione RC macchinari e di esercizio

11.1 L’oggetto della locazione e il relativo esercizio devono essere assicurati.

11.2 L’assicurazione per i macchinari può essere sottoscritta previo accordo dal locatario o dal locatore.

Nell’ipotesi in cui le parti contraenti si accordino sul fatto che il locatario stesso provveda da sé ad assicurare i macchinari o le parti contraenti non siano addivenute ad alcun accordo, il locatario è obbligato a sottoscrivere un’assicurazione per i macchinari (comprensiva del rischio di trasporto) al valore a nuovo, comprensiva di tutti i costi accessori a favore del locatore per la durata del periodo di locazione o per la durata della consegna contro tutti i rischi, inclusi incendio, danni elementari, vandalismo, furto, trasporto, ecc.

Il locatario cede sin d’ora al locatore i propri diritti presenti e futuri e le proprie pretese riguardo all’assicurazione per il macchinario derivanti dalle polizze assicurative per le quali ha assunto l’onere di assicurazione. Il locatore accetta la cessione.

L’assicurazione del locatore deve contenere le norme seguenti che l’assicuratore è tenuto a confermare:

  • Il contraente/locatario non è autorizzato a disporre a proprio nome dei diritti spettanti al locatore dal contratto di assicurazione; autorizzato a disporre di questi diritti, in particolare all’accettazione del risarcimento, è unicamente il locatore, e ciò anche nel caso in cui non si trovi in possesso del tagliando di assicurazione.
  • Il contraente non può annullare l’assicurazione né ridurne l’importo e deve portarla avanti in maniera immutata fintanto che il locatore non autorizzi per iscritto una diversa procedura e il contraente non abbia trasmesso la dichiarazione di consenso all’assicuratore, il che deve essere accaduto almeno un mese prima della scadenza per essere valido. Il locatore è autorizzato, ma non obbligato, al pagamento dell’importo di assicurazione esigibile.

11.3 Per quanto riguarda l’assicurazione RC per rischi di esercizio vale quanto segue:

Il locatario si impegna in ogni caso ad assicurare a proprie spese il rischio di esercizio derivante dall’oggetto della locazione (assicurazione RC).

11.4 Prima della consegna dell’oggetto della locazione il locatario è tenuto a dimostrare, mediante esibizione di una idonea conferma di assicurazione, che l’oggetto della locazione è assicurato contro i rischi di esercizio per l’intera durata contrattuale e, a condizione che il locatore sia obbligato alla stipula di un’assicurazione per i macchinari, contro i rischi del macchinario. La conferma di assicurazione necessaria deve contenere tutti i dati richiesti relativi al tipo, alla portata e alla durata dell’assicurazione.

La mancata o l’incompleta esibizione delle conferme di assicurazione alla consegna dell’oggetto della locazione autorizza il locatore a trattenere l’oggetto della locazione fino all’emissione delle conferme di assicurazione ancora necessarie. Se il locatore non ricorre al diritto di ritenzione, il locatario è tenuto a esibire al locatore le conferme di assicurazione necessarie tempestivamente, al più tardi, però, entro un termine di 10 giorni lavorativi dalla consegna dell’oggetto della locazione. Se la conferma di assicurazione non viene esibita, il locatore è autorizzato a stipulare, a spese del locatario, l’assicurazione d’obbligo. Fino all’esibizione della conferma dell’assicurazione ovvero fino alla stipula delle assicurazioni necessarie da parte del locatore a carico del locatario, quest’ultimo risponde – fatto salvo il punto 10 delle presenti condizioni di locazione – di tutti i danni, vale a dire anche quelli conseguenti, a prescindere dal motivo, che sono connessi alla mancata e qui promessa copertura assicurativa.

In caso di ritenzione, il locatore è autorizzato a esigere il canone di locazione pattuito con l’inizio del periodo di locazione.

11.5 In caso di danno il locatario deve sostenere eventuali franchigie derivanti dai rispettivi contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che l’assicurazione sia stata stipulata dal locatore o dal locatario.

11.6 In caso di reato commesso sull’oggetto della locazione (furto, eventualmente anche di singole parti, appropriazione indebita, danni materiali, ecc.) il locatario è tenuto immediatamente a sporgere denuncia all’autorità competente (procura, polizia) e a informare il locatore senza indugio. Qualora sia impossibile restituire l’oggetto della locazione a causa del reato (in particolare in caso di furto o sottrazione indebita) e, a prescindere dal motivo, non sussista alcuna copertura assicurativa, in tutto o in parte, il locatario risponde allo stesso modo in maniera indipendente da colpa e deve risarcire al locatore il valore attuale dell’oggetto della locazione al momento del furto o dell’appropriazione indebita. Per valore attuale si intende il valore dell’oggetto della locazione che il locatore deve spendere per acquisire un oggetto della locazione equivalente.

12. Risoluzione senza preavviso

Il locatore è autorizzato a risolvere il contratto di locazione senza preavviso se

  • il locatario è in mora, in tutto o in parte, con un pagamento del canone o un altro pagamento concordato a parte, per più di 5 giorni bancari,
  • il locatario non adempie agli obblighi di cui al punto 5,
  • il locatario subaffitta l’oggetto della locazione a un terzo senza previo consenso scritto (punto 6),
  • il locatario cede i diritti derivanti dal presente contratto a un terzo senza consenso oppure concede a un terzo diritti relativi all’oggetto della locazione senza consenso del locatore,
  • il locatario, senza il consenso del locatore, apporta modifiche all’oggetto della locazione di cui al punto 13,
  • sono note circostanze fondamentali che compromettono l’adempimento del contratto da parte del locatario come ad es. sospensioni di pagamenti, protesti di cambiali, misure di esecuzione forzata o insolvenza.

13. Modifica dell’oggetto della locazione

Eventuali modifiche dell’oggetto della locazione, in particolare aggiunte, integrazioni ed espansioni, non possono essere apportate senza il consenso del locatore. Qualora siano state apportate modifiche con il consenso, il locatario, al termine del contratto di locazione, è tenuto a ripristinare lo stato originario a proprie spese.

14. Prescrizione

Tutte le pretese del locatario, per qualsivoglia motivo, si prescrivono in dodici mesi. Per pretese di risarcimento danni di cui al punto 10 si applicano i termini di legge.

15. Diritti relativi al software/protezione dei dati

15.1 Se l’oggetto della locazione comprende un software, al locatario viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, ivi compresa la documentazione riguardante l’utilizzo sull’oggetto della locazione destinato a questo scopo. È vietato l’utilizzo del software su più di un sistema.

15.2 Il locatario può riprodurre, elaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto nel codice sorgente solo entro i termini di legge. Il locatario si impegna a non rimuovere i dati del produttore, in particolare i simboli di copyright, ovvero a non modificarli senza il previo consenso scritto del locatore.

15.3 Tutti gli altri diritti relativi al software e alla documentazione, incluse le copie, restano in capo al locatore e/o al fornitore del software. È vietato il conferimento di sublicenze o la trasmissione a terzi in qualsiasi forma.

15.4 Il locatore non risponde del software integrato o successivamente installato (anche sotto forma di upgrade o update), se il locatario utilizza in software in modo improprio. In particolare si è in presenza di un utilizzo improprio se il locatario o un terzo

  • cancella, modifica o altrimenti influenza i parametri dell’oggetto della locazione senza il consenso scritto del locatore in maniera tale da compromettere eventualmente la funzionalità dell’oggetto della locazione;
  • installa un software (anche sotto forma di upgrade o update) non autorizzato dal locatore per la rispettiva tipologia di macchinario o impianto che il locatario acquista o ha acquistato;
  • con motore acceso, installa un software (anche sotto forma di upgrade o update) autorizzato dal locatore per il tipo di macchinario di volta in volta acquistato e non osserva l’oggetto della locazione durante l’intero processo di installazione, upgrade o update, non ne controlla di continuo il comportamento e non tiene le persone a debita distanza.

15.5 Il locatore è autorizzato a dotare l’oggetto della fornitura di fleet view e sistemi simili (ad es.. WITOS e simili), sulla cui base i dati del macchinario (ad es. riguardo al funzionamento continuo, ai periodi di standby, ecc.) vengono memorizzati e trasmessi al locatore. Il locatore è autorizzato ad analizzare i dati gratuitamente, a elaborarli e utilizzarli per scopi interni in maniera illimitata, purché il locatario non vi si opponga espressamente. La trasmissione a terzi, ad es. per finalità di confronto e referenza, è consentita se avviene in forma anonima oppure se il locatario, richiesto in tal senso, vi acconsente espressamente.

15.6 Qualora nell’ambito di un’esecuzione, un upgrade o un update del software vengano memorizzati dati personali si applica quanto segue:

Il locatore assicura il rispetto della normativa sulla privacy. In particolare, se necessario per l’installazione di un software, i dati personali comunicati non vengono trasmessi a terzi, bensì vengono unicamente trattati e utilizzati internamente ai fini dell’esecuzione del contratto. Essi verranno cancellati se non sono più necessari. Qualora alla cancellazione si oppongano termini per la conservazione dei dati previsti per legge, al posto della cancellazione subentra un blocco secondo le norme di legge in materia.

Se così richiesto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, prima della stipula del contratto il locatario provvederà a ottenere le dichiarazioni di consenso scritte dei soggetti i cui dati personali sono necessari per l’esecuzione del contratto.

16. Diritti connessi di terzi

16.1 Il locatore risponde delle violazioni dei diritti di terzi causate dall’oggetto della locazione solo nella misura in cui detto oggetto venga utilizzato in conformità al contratto e per la finalità prevista..

16.2 Nel caso in cui un terzo faccia valere nei confronti del locatario una violazione dei propri diritti causata dall’utilizzo dell’oggetto della locazione, il locatario ne dà immediata notizia al locatore. Il locatore è autorizzato, ma non obbligato, a tutelarsi, se consentito, dalle pretese avanzate a proprie spese. Il locatario non è autorizzato a riconoscere pretese di terzi prima di aver adeguatamente offerto al locatore l’occasione di difendersi dai diritti di terzi in altro modo.

16.3 Alle pretese di risarcimento danni e di rimborso si applica il punto 10, a integrazione.

17. Controllo sulle esportazioni

17.1 La messa a disposizione dell’oggetto della locazione al di fuori del Paese in cui il locatore risiede è soggetta alla riserva dell’assenza di ostacoli in base alla legislazione nazionale o internazionale sul controllo delle esportazioni, ad es. embarghi o altre sanzioni, che si oppongano al trasferimento dell’uso. Il locatario si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esportazione. Eventuali ritardi dovuti a controlli sulle esportazioni o a procedure di approvazione sospendono i termini di consegna concordati. Nel caso in cui non vengano impartite le approvazioni necessarie oppure il trasferimento dell’uso non possa essere approvato, il contratto è da considerarsi non stipulato per le parti interessate.

17.2 Il locatore ha la facoltà di risolvere immediatamente il contratto qualora ciò risulti necessario ai fini del rispetto delle normative nazionali o internazionali.

17.3 Nel caso di una risoluzione di cui al punto 17.2 resta esclusa la possibilità per il locatario di far valere una pretesa di risarcimento danni o altri diritti.

17.4 Il locatario non è autorizzato a impiegare l’oggetto della locazione all’estero oppure a sublocarlo, se in contrasto con il diritto nazionale e internazionale in materia di controllo alle esportazioni.

18. Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale

18.1 Al rapporto contrattuale tra il locatore e il locatario si applica esclusivamente il diritto del Paese in cui il locatore risiede.

18.2 Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale in essere tra il locatore e il locatario, anche per pretese connesse a cambiali e assegni è il tribunale giurisdizionalmente competente per la sede principale del locatore. Il locatore ha tuttavia la facoltà, a sua discrezione, di citare in giudizio il locatario anche presso il suo foro competente generale.

18.3 La sopravvenuta invalidità, per qualsivoglia motivo, di una o più clausole o parti di clausole delle presenti Condizioni di locazione non comprometterà la validità delle stesse nella loro interezza. Il locatario e il locatore si impegnano a sostituire dette clausole o parti di clausole con altre consentite per legge e che si avvicinino il più possibile allo scopo economico originariamente perseguito. Lo stesso vale in caso di lacune di cui non si sia a conoscenza.


BENNINGHOVEN Branch of Wirtgen Mineral Technologies GmbH Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies

1. Scope and Conclusion of the Contract

1.1 These Special Terms and Conditions for Supervisor Assemblies supplement the Wirtgen Group’s General Terms and Conditions of Service and General Terms and Conditions of Sale and Supply.

1.2 Insofar as a Supervised Assembly is not already the subject of a supply or service contract, the Contract is deemed concluded upon written confirmation by the Contractor.

2. Service Performed by the Supplier or Contractor

2.1 Insofar as the terms of a Supervised Assembly have not already been contractually stipulated as part of a supply or service contract, the following Section 2.2 will serve as the contractual description of the Supervised Assembly service.

2.2 The Contractor is responsible for supervising the mechanical assembly, electrical assembly, and commissioning, including a trial period until the system is ready for operation (hereinafter referred to collectively as “Supervised Assembly”), of systems or system components owned by the Client that the Client has purchased from the Contractor and/or from third parties. Insofar as the Client only engages the Contractor to carry out “supervised electrical assembly” and/or “supervised mechanical assembly” and/or “commissioning,” these Special Terms and Conditions of Supervised Assembly will only apply to this limited scope. The provisions contained herein do not apply insofar as they are of no significance to the underlying contractual relationship.

Mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation of the system or system components are carried out by the Client independently and on the Client’s own responsibility. In this context, the Contractor will provide a supervisor or supervisors who will support the Client by issuing technical instructions and familiarizing the Client’s personnel with the use of the system or system components.

2.3 Supervision and instruction by the Contractor will be carried out by qualified personnel who are familiar with the assembly and operating instructions of the system or components thereof.

3. Assembly and Client’s Duty to Cooperate

3.1 The Client must designate a contact person prior to the commencement of performance who will receive the technical instructions from the supervisor(s). As the Client’s assembly coordinator, this individual will serve as the sole contact person for the Contractor and must have a sufficient command of the German or English language.

3.2 The Client will carry out mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation with sufficient in-house and/or external personnel. The Client must ensure that the personnel employed are qualified to carry out these activities. In particular, these individuals must be qualified to perform mechanical and electrical work. Unless otherwise stipulated in the Contract, agreed at the beginning of Supervised Assembly, or coordinated with the Contractor, the Client must provide skilled workers who have completed vocational training as metalworkers, mechanics, welders, or electronics technicians, as well as assistants. If any of the Client’s personnel proves to be insufficiently qualified, the Client is obligated to replace such person(s) at the Contractor’s request. The Client is also obligated to provide additional personnel at the Contractor’s request.

The Client guarantees that the personnel employed are adequately insured, in particular against occupational accidents, in accordance with the legal provisions and any other regulations applicable at the installation site, and that all other applicable legal provisions and other regulations, e.g. with respect to illegal employment, minimum wages, etc., are fully observed.

3.3 The Client guarantees that the supervision and instruction by the Contractor as well as the mechanical assembly, electrical assembly, commissioning, and trial operation itself can be carried out safely in accordance with the applicable occupational safety laws and regulations, including regulations on working time, applicable at the assembly site. The Client must instruct its personnel accordingly in this regard and equip said personnel with the personal protective equipment required for the activities.

When carrying out work on site, the Client must comply with the requirements applicable in the country where the installation site is located. In the case of sites in the Federal Republic of Germany, the Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (“Baustellenverordnung”; Ordinance on Safety and Health Protection on Construction Sites (“Construction Site Ordinance”)) particularly applies; in other European Union countries, the provisions of European Directives transposed into national law apply, as will any supplementary national law. In the case of sites in countries outside the European Union, an average European standard should be observed. Stricter national regulations must be observed, and the Client must notify the Contractor of such regulations.

In the event of imminent danger, in particular danger to the life and limb of the Client’s personnel, other third parties, or the supervisor(s) themselves, as well as in the event of danger to major property and assets, the Client’s personnel must immediately cease their activities at the instruction of the Contractor. The Contractor will notify the Client and the installation coordinator of the situation – if possible in writing, if necessary via text message or other messaging service, or verbally. After being notified of the situation, the Client must implement the necessary measures to eliminate the risk. Work may not be resumed until the risk has been fully eliminated.

3.4 The Client is responsible for providing all of the assembly and operating instructions and other documents relevant to the assembly of the system or system components, such as factory standards, tools (including those for calibration), operating and auxiliary materials, media (in particular water, electricity, and compressed air), welding equipment (gas/oxygen), slings and safety equipment (in particular for work at height, such as harnesses, etc.), as well as all operating materials and additives required for trial operation, commissioning, and instruction. In the case of asphalt production systems, the Client must guarantee a daily production of at least 400 tons of asphalt for commissioning (including fine tuning), unless a different amount has been stipulated in the supply or service contract.

The Client must ensure that a mobile telephone is available to the parties at the site, and that an Internet connection for data transfers that meets the requirements stipulated in the Contract as well as meets an international standard for data transfer, in particular for uploading and downloading via remote service, is simultaneously available.

3.5 The Client must arrange, book, and provide, at its own expense, accommodations for the supervisor(s) in a hotel with a reasonable standard of cleanliness and service in the form of a single room or apartment, each with its own bathroom. Furthermore, the Client is responsible for arranging, at its own expense, transportation between the accommodations and the installation site for the supervisor(s). If Supervised Assembly lasts more than one week, the Client is responsible for ensuring, at its own expense, that the supervisor(s) can travel freely in the vicinity of the assembly site on weekends, for example by providing a rental vehicle (Central European compact car standard).

3.6 If the Client fails to comply with the aforementioned duties to cooperate and/or the duties to cooperate stipulated in the supply or service contract, or fails to do so in a timely manner, and if the assembly work cannot be commenced or continued as a result, the Contractor reserves the right not to commence or to interrupt Supervised Assembly, as the case may be. Scheduled dates will be extended in accordance with the duration of the interruption and an extra fee will be charged for the resumption of Supervised Assembly and any postponement to an unfavorable time of year.

4. Fees

4.1 Unless otherwise stipulated in the contract governing Supervised Assembly, the Contractor’s schedule of fees for Supervised Assembly will apply.

4.2 If the Client does not comply with its duties to cooperate under the supply or service contract and/or these Special Terms and Conditions of Supervised Assembly, the Contractor is entitled to compensation for the resulting additional expenses for the storage of the system or components in the amount of 0.5% of the value of the goods as specified in the supply contract per full week, up to a maximum of 3%.

In addition, the Contractor is authorized to issue invoices at its own discretion, if necessary in the form of partial invoices, for services rendered to date.